Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 15-05-2012, n. 7507 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte:

Con atto spedito il 22/9/2011, la GE.I.MA. Gestione Imprese Agrumarie sas (d’ora in avanti GEIMA) ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

Il Comune di Roccalumera ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 24 aprile 2012.

Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che in data 23/3/2000, il Consiglio comunale di Roccalumera ha deliberato di dare in locazione un immobile con destinazione d’uso a mercato coperto per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

La successiva gara è stata aggiudicata alla GEIMA, con la quale è stato poi stipulato il contratto di locazione per il corrispettivo annuo di Euro 15.555,68.

In data 24/8/2005, il Consiglio comunale ha deliberato di rientrare nella disponibilità dell’immobile ed il giorno seguente il competente funzionario ha inviato alla conduttrice la formale disdetta per la scadenza del 29/8/2006.

La GEIMA ha presentato ricorso al TARS, che con sentenza del 15/1/2009 ha declinato la giurisdizione in quanto si discuteva di un comune rapporto locativo devoluto alla cognizione del giudice ordinario.

La GEIMA si è allora gravata al CGARS, che con la sentenza in epigrafe richiamata ha rigettato l’appello in quanto "trascura(va) di considerare che il rapporto con il Comune al fine della gestione del bene patrimoniale in questione e(ra) stato disciplinato da un contratto di locazione, soggetto alla disciplina del diritto privato e che nel comunicare la sua volontà di disdire il rapporto, (l’appellato) si e(ra) avvalso di un diritto potestativo espressamente contemplato dall’art. 3 del contratto. Tratta(va)si, quindi, di controversia nella quale non veniva in questione una posizione di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo" rientrante, come tale, nella cognizione del giudice ordinano.

La GEIMA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo che per il vincolo di destinazione su di esso gravante, l’immobile di cui si discuteva assicurava la soddisfazione d’"interessi a vocazione pubblicistica", per cui rientrava nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili e poteva essere affidato "alla disponibilità dei privati solo attraverso una concessione", devoluta alla cognizione del giudice amministrativo per tutto quanto esulava, come nel caso di specie, dall’ambito meramente patrimoniale.

Il Comune di Roccalumera ha depositato controricorso con il quale ha contestato la fondatezza dell’avversa impugnazione.

Ciò posto, giova innanzitutto rammentare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dipende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma pure dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine (C. Cass. nn. 14865 del 2006, 26402 del 2009 e 24563 del 2010).

Nel caso di specie deve ritenersi, in mancanza di contrarie allegazioni nel ricorso, che l’immobile di cui si discute non era stato mai materialmente utilizzato dal Comune come mercato coperto, perchè questa era soltanto la sua vocazione astratta, ma non ancora la sua destinazione pratica.

Per dare attuazione a tale vocazione, il Comune ha deliberato di darlo in locazione a terzi con un contratto di diritto comune, da cui è scaturito un rapporto paritetico all’interno del quale l’Amministrazione non rivestiva nessuna posizione di supremazia e poteva esercitare soltanto gli ordinari poteri del privato contraente.

Bene ha fatto, perciò, il CGARS a declinare la giurisdizione, trattandosi nella specie di accertare la legittimità o meno dell’esercizio di un diritto potestativo espressamente previsto dal contratto stipulato con la GEIMA. Il ricorso da quest’ultima proposto va, pertanto, rigettato e le parti rimesse davanti al Tribunale competente per territorio.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 4.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette le parti davanti al Tribunale competente per territorio, rigetta il ricorso e condanna la sas GE.I.MA. Gestione Imprese Agrumarie al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 4.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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