Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 10-11-2011, n. 40889 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La 1^ sezione penale di questa Corte, a seguito dell’attivazione del procedimento di cui all’art. 625 bis c.p.p., comma 3, revocava, in data 17.12.10, la sentenza n. 541/10, resa da questa quinta sezione il 9.4.10 nei confronti di G.R., ad esclusione delle statuizioni ex art. 612 c.p.p..

Propone ricorso ex art. 625 bis c.p.p. il G., evidenziando che la quinta sezione ha deciso due volte lo stesso ricorso: una volta con la sentenza poi parzialmente revocata dalla prima sezione;

un’altra il 14.5.10 (sent. N. 1231/10) col medesimo relatore, pur incompatibile; che la seconda udienza, poi, non si sarebbe dovuta celebrare, sino a quanto non fosse stato emendato l’errore materiale commesso con la prima.

Il ricorrente chiede pertanto:

– la revoca integrale della sent. N. 541/10, poichè la decisione inerente la sospensione degli effetti civili costituisce parte integrante del merito, non avulsa dallo stesso;

– la revoca della sent. N. 1231/10, direttamente collegata con la prima, poichè la declaratoria di n.l.p. sulla sospensione richiesta, siccome già decisa il 9.4.10, contiene affermazione non vera, dal momento che il 20 settembre (data del deposito) la sentenza del 9.4.10 non era ancora stata revocata, ma era passata in giudicato nella sua interezza;

– la sentenza della 1^ sezione consolida l’errore commesso dalla quinta sezione ed omette di esaminare la memoria presentata, per il fatto che egli non aveva proposto ricorso ex art. 625 bis c.p.p., dimenticando che le sentenze contenente gli errori non gli sono state notificate. Così come non gli è stato notificato avviso per l’udienza davanti alla 1^ sezione.

Il ricorrente assume la tempestività del suo ricorso e chiede, in subordine, la revoca della sent. N. 1231/10, meno favorevole, ai sensi dell’art. 669 c.p.p..

Sono state presentate memorie il 6/6 e il 16/9/11.

Il ricorso è inammissibile.

In tema di correzione dell’errore di fatto, poichè la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato, e l’art. 625 bis c.p.p. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell’impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche decisioni di altra natura (ex pluribus, v. S.U. 27.3.02, n. 16103, Basile), con la conseguente esclusione di ogni applicazione analogica della norma in esame.

Orbene, la pronuncia della sezione 1^ di questa Corte, di cui il ricorrente chiede la revoca, non può essere considerata "di condanna", dal momento che essa revoca la parte dispositiva (essa, sì, di condanna) della sent. N. 541/10 del 9.4.10 8proc. n. 27137/10) di questa sezione facendo salva la statuizione resa ai sensi dell’art. 612 c.p.p..

La sentenza impugnata con ricorso straordinario dal G. non è suscettibile – come significato innanzi – di siffatto mezzo di impugnazione.

Donde l’inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria di Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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