LEGGE 13 maggio 2011, n. 77 Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 1-6-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento
e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come
definiti ai sensi dell’articolo 2.

Art. 2

Definizione

1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i
prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono
sottoposti a processi tecnologici di minima entita’ atti a
valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate
nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio,
lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette
sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

Art. 3 Procedure di commercializzazione 1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E’ consentita l’eventuale aggiunta, in quantita’ percentualmente limitata definita dal decreto di cui all’articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi. 2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l’intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purche’ siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4.

Art. 4 Disposizioni di attuazione 1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all’allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonche’ le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore. 2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 13 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 975): Presentato dall’on. Brandolini ed altri il 13 maggio 2008. Assegnato alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 5 settembre 2008 con pareri delle Commissioni I, X, XII, e XIV. Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, il 10, 11 febbraio 2009; 6 maggio 2009, 23 giugno 2009; 30 luglio 2009 e 14 ottobre 2009. Esaminato in aula l’8 febbraio 2010 ed approvato in un testo unificato con l’atto C.2513 (Rainieri ed altri) il 9 febbraio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2005): Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 24 febbraio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 9ª Commissione, in sede referente, il 9 marzo 2010; 5 maggio 2010; 7 e 21 luglio 2010; 12, 19 e 27 ottobre 2010; 9 novembre 2010. Relazione scritta annunciata il 24 novembre 2010 (atto 2005/A) relatore sen. Sanciu. Esaminato in aula il 22 febbraio 2011 ed approvato, con modificazioni il 23 febbraio 2011. Camera dei deputati (atto n. 975-2513-B): Assegnato alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 28 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I, VIII, X e XIV. Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, l’8 e 9 marzo 2011. Assegnato nuovamente alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 6 aprile 2011. Esaminato dalla XIII Commissione, in sede legislativa, ed approvato il 13 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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