Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 10-11-2011, n. 40884

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Pordenone ha confermato la sentenza del giudice di pace con la quale L.G. è stato condannato per il reati di cui agli artt. 594 e 595 c.p., in continuazione.

Ricorre personalmente l’imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: la pronuncia si fonda sulle dichiarazioni delle p.l. e dei testimoni incerti e contraddittori; sono privi di adeguata motivazione tanto il diniego dell’esimente di cui all’art. 599 c.p., quanto le statuizioni civili.

Le doglianze non hanno pregio.

Ineccepibile ed esauriente appare la motivazione concernente la valutazione di attendibilità delle p.o. e dei testi escussi le cui dichiarazioni sono definite coerenti e convergenti.

E’ stato dato pure conto, dal giudice di merito, dell’insussistenza dell’esimente invocata.

Priva di specificità si rivela, infine, la censura attinente alle statuizioni civili.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del L. alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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