Cons. Stato Sez. IV, Sent., 15-12-2011, n. 6620 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, la società I. impugna la sentenza 27 maggio 2006 n. 177, con la quale il TRGA del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. A. R., ha annullato la concessione edilizia in sanatoria 22 novembre 2004 n. 3146/2004, rilasciata dal Segretario Comunale di Dimaro ed avente ad oggetto "lavori di variante ai lavori per la ristrutturazione edificio nel centro storico di Dimaro".

Avverso tale decisione ha proposto appello la soc. I., deducendo illegittimità, erroneità in fatto ed in diritto, irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza impugnata; error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 121, 122 e 129 l. prov. n. 22/1991 e degli artt. 8 e 9 NTA PGIS 1992.

Il Comune di Dimaro non si è costituito in giudizio.

Si è, invece, costituito in giudizio il sig. A. R., che ha concluso richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’udienza del 22 novembre 2011, la soc. I. ha depositato un atto (non notificato al Comune di Dimaro), con il quale "dichiara di rinunciare ex art. 84 Cpa al ricorso n. 8133/2006" (cioè al ricorso in appello) e chiede che questo Consiglio di Stato voglia "dichiarare l’estinzione del giudizio, con conseguente annullamento della sentenza impugnata".

L’atto ora citato è sottoscritto, in calce, anche dal difensore dell’appellato "per accettazione della rinuncia a spese compensate e per confermare l’avvenuta rinuncia dell’attore agli effetti" della sentenza oggetto di appello.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio, alla luce dell’atto depositato il 22 novembre 2011, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 84, co. 4, Cpa, l’improcedibilità dell’appello per difetto di interesse alla decisione, desumibile dalla dichiarazione di rinuncia resa dall’appellante.

Allo stesso tempo, stante la dichiarazione resa dall’appellato R. "di rinuncia agli effetti della sentenza", il Collegio deve, in riforma della sentenza appellata, dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di I grado, per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da I. s.r.l. (n. 8133/2006 r.g.):

a) dichiara l’improcedibilità dell’appello;

b) in riforma della sentenza appellata, dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di I grado;

c) compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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