Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 10-11-2011, n. 40913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento emesso il 3 maggio 2011, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione presentata da M.L., indagato per il reato di cui agli artt. 81, 110, 629 cod. pen. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, avverso il decreto con cui il pubblico ministero aveva rigettato l’istanza di dissequestro di documentazione fiscale sequestrata dalla Guardia di Finanza in data 4 marzo 2011. 2. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 263 cod. proc. pen..

(per avere il giudice omesso di procedere a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., come prevede espressamente il comma 5 del predetto articolo) e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di restituzione della documentazione sequestrata, previa estrazione di copia.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Il giudice avrebbe dovuto valutare l’opposizione del M. anche in riferimento alla richiesta di restituzione dei documenti originali sequestrati, previa estrazione di copia, cosicchè illegittima e immotivata risulta la declaratoria d’inammissibilità della proposta opposizione.

2. Il provvedimento impugnato va, perciò, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Catania, affinchè proceda a norma dell’art. 263 cod. proc. pen., comma 5.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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