Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 10-11-2011, n. 40899

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 23 marzo 2006, il Tribunale di Trieste ha condannato C.S. per il reato di cui all’art. 635 cod. pen. (per avere infranto con un bastone le vetrate dell’esercizio pubblico di G.M.) e del reato previsto dall’art. 337 cod. pen. (per avere usato violenza per opporsi agli agenti della polizia di Stato, intervenuti per l’identificazione personale subito dopo la commissione del danneggiamento).

2. Contro la sentenza della Corte d’appello, che ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi di reclusione e di 300 Euro di multa, ricorre per cassazione il C. che, con unico motivo, deduce, ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) la violazione dell’art. 178 del codice di rito per avere la Corte d’appello rigettato l’istanza di rinvio per impedimento del difensore di fiducia, formulata tramite fax dallo stesso e reiterata in udienza dall’imputato e dal difensore d’ufficio, motivata con riferimento ad un quasi totale afonia.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato. In mancanza di qualsiasi certificazione medica e in assenza del difensore che aveva addotto l’impedimento (e nella conseguente impossibilità dei giudici di verificare direttamente la sussistenza della affermata difficoltà di parola), correttamente la Corte d’appello ha negato che la dichiarata contingente difficoltà di parola potesse considerarsi un impedimento assoluto ai sensi del dell’art. 420 ter cod. proc. pen., comma 5. 2. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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