Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-09-2011) 10-11-2011, n. 40966

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2010, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da D.M. avverso il provvedimento, con cui il medesimo Tribunale aveva respinto la sua istanza, intesa ad ottenere, ex art. 172 cod. pen., l’estinzione della pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, a lui irrogata con sentenza passata in giudicato il 29 luglio 2000 per i reati di atti sessuali su minore di anni 14 e di cessione illecita di stupefacenti.

2. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse trascorso il decennio di cui all’art. 172 cod. pen. fra il momento in cui era divenuta eseguibile la pena nei suoi confronti (29 luglio 2000) ed il momento in cui gli era stato notificato l’ordine di esecuzione (4 agosto 2010), in quanto, per il computo di detto decennio, non poteva farsi riferimento al momento in cui gli era stato notificato l’ordine di esecuzione (4 agosto 2010), dovendosi invece far riferimento ad una data anteriore e precisamente a quella del 18 giugno 2010, data in cui egli era stato arrestato, per gli anzidetti delitti, in Tunisia ad opera dell’autorità giudiziaria tunisina, a seguito di richiesta di estradizione formulata dall’autorità giudiziaria italiana.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Firenze propone ricorso per cassazione D.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge, in quanto per il decorso del decennio utile a far luogo all’estinzione della pena doveva farsi riferimento solo alla data in cui l’ordine di esecuzione della pena gli era stato notificato dall’autorità giudiziaria italiana e pertanto alla data del 4 agosto 2010, in cui il ricorrente, estradato dalla (OMISSIS), aveva fatto rientro in (OMISSIS); ed era pacifico che alla data del 4 agosto 2010 la pena nei suoi confronti era da ritenere prescritta per intervenuto decorso del decennio.

Invero l’arresto eseguito nei suoi confronti dalle autorità tunisine ai sensi degli artt. 720 e segg. cod. proc. pen., non era stato emesso ai fini dell’esecuzione della pena infintagli, ma al diverso fine di operare la sua estradizione, aveva natura discrezionale ed amministrativa ed era quindi invalido a legittimare l’inizio dell’espiazione della pena.

Era poi inconferente il richiamo all’art. 722 cod. proc. pen., avendo esso ad oggetto la custodia cautelare patita dal giudicabile all’estero, mentre, nel caso in esame, il ricorrente era stato estradato perchè condannato e quindi al fine di espiare la pena.

4. Con memoria difensiva depositata il 26 luglio 2011 il ricorrente ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso, facendo in particolare presente come, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’arresto provvisorio all’estero effettuato a fini di estradizione era provvedimento autonomo rispetto all’ordine di carcerazione, di cui all’art. 656 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da D.M. è infondato.

2. La giurisprudenza di questa Corte è invero concorde nel ritenere che, ai fini della quantificazione della pena definitiva da espiare, la detenzione comunque sofferta all’estero in applicazione di una richiesta di estradizione formulata dalle autorità italiane è detraibile e computabile a titolo di espiazione definitiva, purchè sia stata sofferta, com’è avvenuto nel caso in esame, per lo stesso reato per il quale l’estradizione è stata chiesta ed ottenuta (cfr.

Cass. 1 n. 4312 del 1/08/1995 dep. 15/09/1995, Calabrò, Rv. 202455).

3. E’ pertanto da ritenere che la carcerazione sofferta all’estero dal condannato sia equiparabile ed omologabile a quella disposta a carico del medesimo dall’autorità giudiziaria italiana; e la norma contenuta nell’art. 722 cod. proc. pen., secondo il quale la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata agli effetti della durata complessiva della custodia cautelare stabilita dall’art. 303 c.p.p., comma 4, costituisce mera esplicazione della regola generale sopra evidenziata, non potendosi ritenere, come sostenuto da ricorrente, che sia diversa la posizione di chi sia in custodia cautelare rispetto a chi sia già condannato, non essendovi alcun motivo per diversificare, sul piano giuridico, tali due posizioni, con la conseguenza che, in caso di estradizione chiesta dall’a.g. italiana nei confronti di un soggetto che si trovi all’estero, è applicabile la medesima norma della computabilità della carcerazione sofferta all’estero, sia che trattasi di persona sottoposto a custodia cautelare, sia che trattasi, come nel caso in esame, di condannato definitivo.

4. Da quanto sopra consegue che l’espiazione della pena da parte del ricorrente è da ritenere iniziata fin dalla data in cui il medesimo è stato arrestato nel paese estradante (18 giugno 2010), si che non può ritenersi decorso, nei suoi confronti, il decennio di cui all’art. 172 cod. pen. per far luogo all’estinzione della pena infittagli.

5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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