Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 10-11-2011, n. 40963

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Mistretta, in composizione monocratica, investito del giudizio nei confronti di C.M.R., imputata dei reati previsti dagli artt. 31 cpv. e 594 cod. pen.; art. 612 cod. pen.;

art. 614 cod. pen., tutti commessi in danno di T.S. il (OMISSIS), ha sollevato conflitto di competenza nei riguardi del Giudice di pace di S. Stefano di Camastra, già investito del giudizio nei confronti di T.S. per analoghi più lievi reati commessi in danno di C.M.R., il quale aveva declinato la propria competenza a procedere e trasmesso gli atti allo stesso Tribunale.

L’ufficio remittente ha sostenuto che, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice, idonea a determinare la concentrazione della competenza davanti al giudice superiore competente per materia, opera soltanto nel caso di concorso formale di reati e non anche nelle altre ipotesi di connessione previste dall’art. 12 cod. pen..

Motivi della decisione

2. Premesso che sussiste il conflitto di competenza denunciato, avendo due giudici contemporaneamente ricusato di prendere cognizione del reato oggetto del medesimo procedimento nei confronti dello stesso imputato, esso va risolto a favore del Giudice di pace di S. Stefano di Camastra.

Questa Corte, in un caso del tutto analogo a quello in esame, ha già affermato che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, l’attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l’operatività degli altri casi di connessione previsti dall’art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale; ne consegue che la connessione non opera nel caso in cui più persone abbiano commesso reati in danno reciproco (Sez. 1, n. 14679 del 19/03/2008, dep. 08/04/2008, Confl. comp. in proc. Corrado, Rv. 239406).

3. Coerentemente al predetto principio, risultando nel caso in esame processi pendenti davanti a giudici diversi, tra cui il giudice di pace, per reati commessi dal T. e dalla C. in danno reciproco, il conflitto va, dunque, risolto nei termini suddetti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice di pace di S. Stefano di Camastra, cui dispone trasmettersi gli atti.

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