Cons. Stato Sez. IV, Sent., 15-12-2011, n. 6604 Competenza e giurisdizione del giudice ordinario Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla odierna appellante Società A. C. S.r.l volto ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti nn. 26253 e 26256 del 30 aprile 2004 resi dal Dirigente del Dipartimento IX – Ufficio espropri del Comune di Roma, con i quali si era avvertita la predetta della possibilità di accettare le indennità provvisorie di esproprio ovvero di convenire la cessione volontaria.

Il Tribunale amministrativo si è dichiarato carente di giurisdizione ed ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che erano state impugnate esclusivamente le due note con cui era stata comunicata la determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, e che dette determinazioni erano sottoposte dalla vigente normativa alla giurisdizione del Giudice ordinario.

La società originaria ricorrente, rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione chiedendone la riforma e sostenendo che doveva ammettersi la possibilità di far valere attraverso l’impugnazione di detti provvedimenti determinativi dell’indennità di esproprio vizi propri della procedura espropriativa in quanto già con la emissione di detti provvedimenti il bene di pertinenza del privato subisce un decremento economico.

Ha poi riproposto le doglianze di merito contenute nel mezzo di primo grado e non esaminate dal primo giudice.

Con memoria depositata l’8 novembre 2011 l’appellante ha puntualizzato e ribadito le proprie censure facendo presente che essa poteva anche godere del beneficio della remissione in termini per impugnare il provvedimento di esproprio medio tempore emesso, in quanto ivi non erano stati indicati né il termine entro cui era possibile proporre impugnazione né l’autorità giurisdizionale competente.

L’appellata amministrazione comunale ha depositato una memoria chiedendo la reiezione dell’appello, richiamando il disposto di cui all’art. 53 comma 3 del dPR 8 giugno 2001 n. 327, e chiedendo altresì che gli ulteriori motivi venissero dichiarati inammissibili perché genericamente formulati.

All’adunanza camerale del 24 gennaio 2006 fissata per la delibazione sulla domanda di sospensione dell’esecutività dell’appellata decisione, la Sezione, con ordinanza n. 285/2006, ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza ritenendo che "non ricorrono i presupposti per la sospensione della sentenza appellata, tenuto anche conto del contenuto degli atti originariamente impugnati nonché del profili del danno"

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello è infondato e va respinto.

2. L’appellante ripropone in appello, e per di più in modo generico, censure avverso atti diversi da quelli originariamente gravati in primo grado, sostenendo che, stante l’unicità della procedura espropriativa l’impugnativa proposta avverso gli atti di determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio si estenderebbero anche agli atti successivamente emessi (ovvero ad essi antecedenti), lamentando in questa sede, sostanzialmente, di non avere avuto notizia, in passato, degli atti dichiarativi della pubblica utilità dell’opera sottesi alla provvisoria determinazione dell’indennità.

3.Contrariamente a quanto dedotto, evidenzia il Collegio che la pacifica giurisprudenza amministrativa ("In tema di determinazione dell’indennità di esproprio, il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell’espropriante e del corrispondente credito dell’espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del g.o., ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell’"iter" procedimentale in esito al quale esso è stato reso, giacché la stima costituisce espressione di mera valutazione tecnica nell’applicazione di criteri liquidatori direttamente fissati dalla legge, e non è, pertanto, atto suscettibile di degradare o di affievolire le posizioni soggettive che vengono in discussione nel giudizio di opposizione."

Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5344) e la giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione (ex multis, Cassazione civile, sez. un., 14 dicembre 2004, n. 23235) ravvisano in tali ipotesi (e quale che siano i vizi dell’atto dedotti) la giurisdizione del giudice ordinario.

E’ pacifico, infatti, che il decreto di determinazione provvisoria dell’indennità d’espropriazione, concerne materia spettante alla cognizione del giudice ordinario, in quanto coinvolge questioni di diritto soggettivo.

3.1.Stabilisce infatti l’art. 53 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia) che "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico. Si applicano le disposizioni dell’articolo 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205 per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa."

Sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato ("in un giudizio diretto a contestare la legittimità del decreto di esproprio, il provvedimento di determinazione della entità della indennità dovuta all’espropriato non ha una sua autonomia, ma costituisce semplicemente uno degli atti necessariamente presupposti del decreto conclusivo del procedimento e, quindi, come atto in itinere non è impugnabile direttamente, a meno che se ne contesti la misura, che però è questione proponibile innanzi al giudice ordinario."Consiglio Stato, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1706)

che la giurisprudenza amministrativa di primo grado ("rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che ha ad oggetto l’impugnazione di un decreto che determina in via provvisoria l’ indennità di espropriazione. "T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 novembre 2003, n. 5685) escludono la scardinabilità del criterio di riparto fissato ex lege mercé la proposizione di censure che, seppur labialmente dirette contro gli atti determinativi dell’indennità di esproprio si pongono a monte, od a valle, del procedimento espropriativo e sono in realtà dirette ad avversare atti diversi.

4.Deve essere pertanto confermata la impugnata decisione declinatoria della giurisdizione e deve essere respinto l’odierno appello.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza, e pertanto l’appellante società deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore dell’appellata amministrazione, in misura che appare equo quantificare in Euro mille/00 (Euro 1000,00) oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 8855 del 2005 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante società al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata amministrazione, nella misura di Euro mille/00 (Euro 1000,00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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