Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 10-11-2011, n. 40960

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale collegiale di Modica, investito del giudizio immediato instaurato nei confronti di V.F. e P.O., imputati di concorso nel delitto di rapina aggravata, per essersi impossessati, mediante minaccia posta in essere con l’uso di un taglierino della somma di Euro 6.000,00 sottratta dalle casse dell’Istituto di credito "Monte dei Paschi di Siena", in (OMISSIS), ha disposto, in limine litis, la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per competenza a procedere al giudizio abbreviato, tempestivamente richiesto dagli imputati ed erroneamente ritenuto inammissibile, invece, dal medesimo Giudice per presunta tardività delle relative istanze, in contrasto con la sentenza della Corte cost. n. 120 del 2002 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 458 c.p.p., comma 1, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anzichè dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore, rispettivamente, del decreto o dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modica, ricevuti gli atti, ha declinato la propria competenza, ritenendo abnorme il provvedimento del Tribunale che ha disposto la regressione del procedimento, e, pertanto, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.

Motivi della decisione

2. In tema di conflitto di competenza, sollevato dal Giudice per le indagini preliminari che abbia dichiarato l’inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, a seguito della restituzione degli atti da parte del Giudice del dibattimento che ritenga, invece, ammissibile la medesima richiesta, va premesso che non si versa nell’ipotesi di conflitto negativo disciplinata dalla lett. b) dell’art. 28 c.p.p., comma 1, posto che il Giudice per le indagini preliminari non ha dichiarato la propria incompetenza; nè si versa nella ipotesi di contrasto fra Giudice dell’udienza preliminare e Tribunale, disciplinata dall’ultima parte, comma 2, citato art. 28, ma la situazione di stallo processuale determinata dal contemporaneo rifiuto di cognizione dei due giudici sulla richiesta di rito abbreviato impone di ravvisare il "caso analogo" previsto dalla prima parte dell’art. 28, medesimo comma 2.

Va aggiunto che la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice dell’udienza preliminare che ha disposto il giudizio, sancita dall’art. 28 c.p.p., comma 2, ultima parte, vale solo per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non per quelli non previsti e non consentiti.

Coerentemente questa Corte ha già affermato che il giudice delle indagini preliminari può proporre conflitto contro il provvedimento del giudice del dibattimento, che gli abbia restituito gli atti ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, fatta dopo che era stato disposto il giudizio immediato (Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 21/04/1992, Conflitto in proc. Di Stefano, Rv. 190249).

Nella fattispecie, dunque, sussiste il caso analogo a quello del conflitto negativo, avendo due giudici contemporaneamente declinato la propria competenza con riguardo al medesimo processo e agli stessi imputati: il Tribunale di Modica perchè ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari della medesima sede, così implicitamente dichiarandosi incompetente a definire il giudizio con rito abbreviato; e il Giudice per le indagini preliminari perchè ha denunciato l’abnormità del provvedimento restitutorio del Tribunale, indicato come competente a procedere dopo la rilevata tempestività delle richieste di giudizio abbreviato degli imputati, già dichiarate inammissibili dal Giudice della fase preliminare.

3. Ciò posto, il conflitto va risolto a favore del Tribunale collegiale di Modica.

Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice dibattimentale, ritualmente investito del giudizio, non può declinare la propria competenza funzionale per la sua celebrazione sul rilievo dell’illegittimità della decisione del giudice per le indagini preliminari di inammissibilità dell’istanza di rito abbreviato, potendo solo, se del caso, applicare la prescritta riduzione di pena all’esito del dibattimento, qualora ritenga che la predetta istanza fosse ammissibile. E, invero, anche dopo le modificazioni apportate alla disciplina del rito abbreviato dalla L. 16 dicembre 1979, n. 479, nessuna norma attribuisce al giudice del dibattimento, in tale situazione, il potere di determinare il regresso del procedimento (conformi: Sez. 1, n. 47021 del 30/10/2008, dep. 18/12/2008 Confi, comp. in proc. Di Vincenzo, Rv. 242059; Sez. 1, n. 30738 del 11/07/2002, dep. 13/09/2002, Confi, comp. in proc. Bahitjar, Rv. 222184).

Segue la declaratoria di competenza del Tribunale collegiale di Modica, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale collegiale di Modica, cui dispone trasmettersi gli atti.

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