Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-05-2012, n. 7688 Accertamento Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 102/19/2010, che ha confermato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano di accoglimento di un ricorso di C.L. avverso il diniego di rimborso di un credito Iva.

L’intimato si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

1. – La sentenza riferisce i seguenti fatti.

Il contribuente aveva indicato, nella dichiarazione mod. unico 2000 un credito Iva per L. 22.743.000; l’anno successivo egli aveva maturato un ulteriore credito Iva per minor somma, ma aveva omesso di includere nel mod. unico 2001 la dichiarazione Iva; infine, nel mod. unico 2002, lo stesso aveva ancora indicato una somma a credito Iva, maturata fino all’anno 2000, decurtata delle compensazioni eseguite e aumentata del credito del 2001.

L’agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione 2001, aveva disconosciuto il credito Iva riferito al 2000 e, successivamente, aveva notificato una cartella di pagamento contenente il recupero di tutte le somme oltre accessori.

Il contribuente aveva pagato l’importo di cui alla cartella, non impugnata; e aveva successivamente presentato un’istanza di rimborso della somma versata.

Il giudice d’appello ha ritenuto che il mancato riconoscimento del credito era derivato unicamente dal fatto della omessa presentazione della dichiarazione Iva, ma che tanto non poteva giustificare la perdita del diritto esercitabile mediante l’azione di rimborso.

2. – Avverso la suddetta decisione, la ricorrente, col primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che la mancata impugnazione della cartella di pagamento precludeva, in ogni caso, al contribuente di agire in ripetizione delle somme versate.

Col secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21), sul rilievo – per quel che è dato comprendere – che il rimborso era subordinato alla verifica della spettanza del credito (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55) e che la parte sarebbe nella specie decaduta avendo presentato istanza di rimborso oltre il termine biennale dall’insorgenza del credito (anno 2000).

Col terzo motivo, infine, denunzia omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso (art. 360 c.p.c., n. 5), in concreto sostenendo essere, quella del giudice d’appello, una motivazione solo parvente.

3. – E’ fondato il primo motivo, e tanto determina l’assorbimento dei restanti.

Questa Corte ha da tempo affermato il condivisibile principio che, nell’ambito del contenzioso tributario, la omessa impugnazione di una cartella di pagamento in termini di legge rende l’atto inoppugnabile;

sicchè il pagamento dell’imposta richiesta con l’atto di riscossione non è idoneo a riaprire, attraverso l’istituto del rimborso, il termine scaduto, al fine di contrastare un rapporto tributario ormai esaurito.

In questa prospettiva, si è dedotto che il successivo silenzio- rifiuto sull’istanza di rimborso della somma pagata in adempimento della cartella non è impugnabile in modo autonomo, atteso che tale comportamento amministrativo è, sia pure implicitamente, confermativo del precedente provvedimento (cfr. Cass. n. 17587/2010.

E v. anche Cass. n. 28748/2008; n. 17718/2004; n. 2249/2003; n. 13173/2000). Nè – si dice – l’istanza di rimborso di un tributo, pagato a seguito di un atto avente funzione liquidatoria divenuto inoppugnabile, può assumere il valore implicito di rettifica di una dichiarazione tributaria (cfr. Cass. n. 17587/2010 cit.).

E’ di tutta evidenza che il principio non patisce eccezioni allorchè – come nella specie – il pagamento del tributo sia conseguito alla ricezione di una cartella all’esito di controllo automatizzato di dichiarazioni fiscali.

4. – Non giova l’obiezione del controricorrente, che la cartella sia stata emessa per un’asserita impossibilità di utilizzare il credito in compensazione.

Da un lato dalla sentenza risulta che l’agenzia delle entrate, a seguito del ripetuto controllo automatizzato, "disconosceva il credito Iva riferito al 2000"; sicchè, per quel che si apprende, oggetto di disconoscimento era stato il credito in sè, così come esposto, qualunque ne fosse la ragione fondante.

Dall’altro e comunque l’effetto del pagamento, eseguito in base alla ricezione di un atto non impugnato, consiste nell’esaurimento del rapporto tributario sottostante, che si cristallizza nei suoi effetti economici e che non può, per questo, essere rimesso in discussione a mezzo di un’istanza di ripetizione di quanto versato.

5. – Per le esposte ragioni, dunque, il primo motivo dell’odierno ricorso si palesa meritevole di accoglimento.

I restanti motivi rimangono assorbiti.

L’impugnata sentenza, non essendo allineata al principio di diritto che rileva, va cassata.

La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, con pronuncia di rigetto dell’originaria impugnazione del contribuente avverso il silenzio-rifiuto.

6. – La particolarità della fattispecie, nell’articolazione dei suoi elementi di fatto, giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione contro il silenzio-rifiuto; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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