Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-05-2012, n. 7684 Prescrizione ordinaria decennale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale della Liguria ha respinto l’appello dell’agenzia delle entrate avverso la decisione con la quale la commissione tributaria provinciale di Imperia aveva accolto un ricorso di M.V. contro il diniego di rimborso di un credito Iva maturato nell’anno 2000.

Ha motivato la decisione sostenendo che il contribuente aveva chiesto il rimborso con la dichiarazione annuale relativa all’anno 2001 e che la mancata presentazione del mod. VR al concessionario per la riscossione non poteva pregiudicarne il diritto, avendo potuto l’ufficio verificare il credito mediante il controllo della detta dichiarazione annuale.

L’agenzia delle entrate, avverso questa sentenza, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo l’agenzia delle entrate denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Sostiene in fatto che il contribuente aveva presentato, per l’anno 2001, il mod. unico 2002, esponendo nel rigo RX4 il proposito di chiedere il rimborso dell’Iva anteriormente versata in eccesso. Non avendo egli compilato (per un errore ammesso nel ricorso introduttivo del presente giudizio) il prescritto quadro VR, aveva successivamente presentato, nel dicembre 2004, una separata istanza di rimborso di quanto giustappunto indicato nel ripetuto rigo RX4 dell’unico 2002.

La ricorrente addebita alla sentenza d’appello di non aver centrato il profilo che rileva, questo attenendo al fatto se il contribuente, che abbia presentato la dichiarazione mod. unico 2002 (e quindi anche la dichiarazione Iva per il corrispondente anno 2001) esponendo un credito Iva nei termini sopra riferiti, possa dirsi aver richiesto, o meno, il rimborso del credito stesso.

Al riguardo l’agenzia delle entrate sostiene la tesi negativa, argomentando che il contribuente, che non presenta il mod. VR, in verità non propone un’istanza di rimborso del credito esposto in dichiarazione. Donde, per ottenere il rimborso, egli deve formulare un’apposita istanza nel termine biennale di decadenza sancito, in generale, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; termine nella specie infruttuosamente decorso, siccome avente come dies a quo quello ultimo di presentazione della dichiarazione annuale (31.10.2002).

2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha recentemente affermato che, in tema di rimborso dell’Iva, deve tenersi distinta la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi presentata a mezzo della compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro di riferimento (che configura formale esercizio del diritto), dalla presentazione del mod. VR, che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, un adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso medesimo;

sicchè, una volta tempestivamente esercitato – in dichiarazione – il diritto al rimborso (in quella fattispecie con la compilazione del quadro VX della dichiarazione Iva), la presentazione del mod. VR non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ma solo al termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 20039/2011).

L’orientamento recato dal citato precedente va in questa sede confermato, sebbene a mezzo di alcune considerazioni ulteriori intese a meglio rappresentarne la portata.

Questo perchè nella giurisprudenza della sezione tributaria sono rinvenibili anche altre affermazioni, egualmente condivisibili in linea di principio e con le quali la conclusione va armonizzata in vista della migliore comprensione del profilo che rileva.

Segnatamente quelle per cui, in materia di Iva, soltanto una domanda di rimborso (dell’eccedenza detraibile) conforme al modello legale, ossia contenente tutti gli elementi necessari stabiliti dalla legge e indicati nell’apposito modello ministeriale (il citato mod. VR), corrisponde allo schema tipico di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30. Con la conseguenza che una domanda difforme, da un lato non è idonea a determinare il decorso degli interessi, sulla somma di cui sia riconosciuto il diritto al rimborso, dal novantesimo giorno successivo a quello di sua presentazione (v. Cass. n. 21053/2005 e n. 1935/1999); e dall’altro può rimanere assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (cfr. Cass. n. 18920/2011), dal momento che codesta norma opera anche al di là delle domande di restituzione di imposte versate in eccedenza sul dovuto (v. Cass. n. 27057/2008; n. 8461/2005; n. 16477/2004, e anche, esplicitamente su tale ultimo principio, la stessa Cass. n. 20039/2011).

3. – Il punto di equilibrio, idoneo ad armonizzare le citate affermazioni e a spiegare in qual misura le stesse non sono in contrasto, trovasi nella considerazione – evidenziata dalla citata Cass. n. 18920/2011 – che l’indicazione del credito nella dichiarazione Iva non implica, di per sè, la manifestazione di volontà di ottenimento del rimborso, dovendo al riguardo verificarsi se nella compilazione della dichiarazione annuale possa in concreto rinvenirsi l’esplicitazione di una tale volontà.

Invero in quella fattispecie il soggetto interessato aveva semplicemente esposto il credito nella dichiarazione Iva, omettendo di formulare l’istanza di rimborso secondo lo schema tipico ipotizzato dalla previsione normativa.

4. – A questo proposito è dirimente osservare che, invece, nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato che "il contribuente, con la dichiarazione annuale relativa all’anno 2001, aveva chiesto il rimborso dell’importo risultante a suo credito", seppure avendo omesso anche qui di allegare il prescritto mod. VR. Simile circostanza è confermata dall’amministrazione ricorrente, la quale ha chiarito che "nel rigo RX4 del modello unico" era stato evidenziato "il proposito di richiedere il rimborso dell’Iva versata in eccesso".

Tanto basta per disattendere la tesi dell’agenzia delle entrate, giacchè, nelle condizioni date, l’omessa compilazione (e contestuale presentazione) del mod. VR, se anche determinativa della irregolarità formale nel senso sopra detto, e impeditiva, quindi, di una corrispondente pretesa del contribuente a che il procedimento di esecuzione del rimborso potesse avere inizio, non ha avuto l’effetto di rendere la manifestazione di volontà giuridicamente irrilevante.

E dunque, in seno a una esegesi sostanzialistica, non ha eliminato la connessa sua configurazione quale domanda di rimborso "fatta in sede di dichiarazione" ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 1.

Giova in tal senso rammentare che la disciplina del credito Iva, associata al corretto impiego della modulistica fiscale, presupponeva, nell’anno 2002, per i contribuenti che avessero presentato (come nella specie) il modello unico, la compilazione (giustappunto in detto modello) del quadro RX siccome derivante dalla preventiva compilazione, a scopo liquidatorio, del quadro VL della dichiarazione Iva.

Il quadro RX traeva cioè i dati dal ripetuto quadro VL della dichiarazione Iva, non dal modello VR. La funzione del mod. VR era (ed è) rapportata al fatto di doversi esplicitare il presupposto legittimante la domanda di rimborso secondo la serie tassativamente prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, in coerenza con la ratio di rendere più tempestive e meno onerose le successive verifiche dell’amministrazione finanziaria.

E tuttavia il dato identificativo della differenza tra gli importi dell’Iva esposti a credito e quelli, viceversa, esposti a debito finiva in ogni caso con l’essere rappresentato da quanto riportato nel quadro VX della dichiarazione Iva, ovvero nel quadro RX per i soggetti che avessero optato per la presentazione del modello unico, giacchè nel corrispondente rigo del mod. VR4 (campo 3), finanche in base alle istruzioni ministeriali relative alle richieste di rimborso, doveva essere indicato l’importo coincidente con la risultante del rigo VX3 (della dichiarazione annuale Iva) ovvero, in caso di dichiarazione unificata, con la risultante del rigo RX del mod. unico.

In quest’ultimo modello, peraltro, il rigo RX4 conteneva, tra gli altri, proprio il riferimento al "credito di cui si chiede il rimborso". E il relativo campo di esposizione (il campo n. 3) devesi ritenere essere stato in effetti compilato, nel caso di specie, dal contribuente, in base alle stesse affermazioni dell’agenzia delle entrate, questa avendo ammesso, come detto, a pag. 1 dell’odierno ricorso, che il M. aveva "presentato dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2001 (presentando modello unico 2002) esponendo nel rigo RX4 del modello unico il proposito di chiedere il rimborso di Iva versata in eccesso per Euro 19.610,00". 5. – Può quindi in conclusione fissarsi il seguente principio di diritto: "in tema di rimborsi dell’Iva, la compilazione del quadro RX4 del modello di dichiarazione unica, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso;

tale manifestazione di volontà identifica, invero, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione, e, ancorchè non accompagnata dalla presentazione del mod. VR ai fini della determinazione dell’importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21".

L’impugnata sentenza appare al mentovato principio conformata, sicchè il ricorso dell’agenzia delle entrate va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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