Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-05-2012, n. 7683

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’ICI per l’anno 1999 per aree individuate come edificabili e delle sanzioni dovute per omessa denuncia. Il contribuente contestava la sanzione per aver presentato tempestivamente la denuncia ed eccepiva la prescrizione quinquennale dell’imposta accertata e la decadenza dell’accertamento, in quanto la notifica dell’accertamento e liquidazione dell’imposta era avvenuta il 10 gennaio 2005, oltre a contestare la sussistenza del presupposto impositivo.

La Commissione adita rigettava il ricorso, rilevando l’insussistenza della prescrizione in quanto per il Comune notificante l’accertamento doveva ritenersi notificato il giorno della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato anche con memoria. Il Comune non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 149 e 2943 c.c., in quanto ai fini della prescrizione non rilevano i principi affermati dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale sulla scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell’atto.

Il motivo non è fondato. Nel caso di specie non si tratta di un termine di prescrizione, bensì di un termine di decadenza, rispetto al quale il costante orientamento di questa Sezione della Corte ritiene rilevante il momento della consegna dell’atto al servizio postale o all’ufficiale giudiziario (Cass. nn. 1647 del 2004; 15298 del 2008, 315 del 2010). Risulta dalla sentenza impugnata che l’avviso di accertamento in questione è stato spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il giorno 24 dicembre 2004:

quindi, entro il termine del 31 dicembre 2004 fissato, in via di proroga, per l’annualità 1999, dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33.

Sicchè il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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