Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 10-11-2011, n. 40958 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 19.10.2010 la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati di cui a tre sentenze irrevocabili specificamente indicate commessi da A. A. e determinava la pena complessiva in anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 13.000 di multa. In particolare, la Corte rilevava che le condanne si riferivano a violazioni in materia di stupefacenti commesse nel 1998 a distanza di poco tempo, in un caso appena ventuno giorni, riconducibili allo stato di tossicodipendenza dell’istante.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli deducendo il vizio di motivazione rilevando che sono stati indicati come fatti della stessa specie episodi oggettivamente eterogenei atteso che oltre a trattarsi di sostanze stupefacenti diverse, l’episodio del 2.9.2008 è relativo ad un quantitativo di stupefacente elevato (kg.

1 di marijuana) che, pertanto, non può trovare spiegazione nello stato di tossicodipendenza del condannato che, peraltro, è stato affermato senza alcun Indicazione della fonte da cui è stato tratto.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. L’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti ed idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni.

Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. la valutazione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camlllo, rv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, rv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, rv. 200212).

Come è noto, la modifica legislativa con la quale è stato inserito il principio secondo il quale tra gli elementi che incidono sull’applicazione del reato continuato vi è la consumazione dei reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, tenuto conto della ratio legis, è stata evidentemente diretta ad attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, sotto il particolare aspetto del reato continuato, e comunque, lo status di tossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche altre condizioni per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, 14,2.2007, Berardinis, n. 7190; da ultimo Sez. 1, 29 maggio 2009, n.30310, Piccirillo, rv.

244828; Sez. 1, 7 luglio 2010, n. 33518, Trapasso, rv. 248124).

2. Tanto premesso, dunque, il provvedimento impugnato è conforme ai suddetti principi, in quanto ha evidenziato con motivazione, ancorchè sintetica, compiuta ed esente dai denunciati vizi, quindi non sindacabile in sede di legittimità, che le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, l’epoca delle stesse e le causali sono idonee a configurare l’unicità del disegno criminoso.

Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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