Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2011) 10-11-2011, n. 40957 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22.7.2010 la Corte di appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta avanzata da P.S., riconosceva il vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati di cui alle sentenze irrevocabili specificamente indicate e determinava la pena complessiva in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1.300 di multa, rigettando nel resto al richiesta.

In particolare, la Corte riteneva sussistente l’univocità del disegno criminoso con riferimento a reati contro il patrimonio, commessi nel periodo compreso tra aprile 2004 e gennaio 2005. 2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha fondato la decisione elusivamente sulla circostanza che si tratta di reati contro il patrimonio commessi in un ristretto periodo di tempo.

Peraltro, deduce che in realtà i reati in oggetto non sono della stessa natura, trattandosi di furti, rapine e resistenza a pubblico ufficiale avvenuti in luoghi diversi e a distanza di alcuni mesi.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. L’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti ed idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni.

Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. la valutazione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "In continuazione". La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, rv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterine rv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, rv.

200212).

2. Tanto premesso, il provvedimento impugnato, nel distinguere tra i fatti diversi oggetto delle condanne cui si riferiva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, ha evidenziato con motivazione, ancorchè sintetica, compiuta ed esente dai denunciati vizi, quindi non sindacabile in sede di legittimità, che in relazione ad alcune delle condotte poteva ritenersi sussistente l’unicità del disegno criminoso trattandosi di reati contro il patrimonio e di cinque diversi episodi verificatisi in un periodo di nove mesi.

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
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