Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 10-11-2011, n. 40955

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 novembre 2010, depositata il successivo 17 novembre, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, ha revocato i benefici (sospensione condizionale della pena e indulto) applicati nei riguardi di C.A..

2. Avverso la predetta ordinanza il C. tramite il difensore, avvocato Florindo Ceccato del foro di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di norma processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 666 c.p.p., comma 3, per mancato rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza in camera di consiglio, tenutasi il 15 novembre 2010, nella notificazione dell’avviso al C..

In particolare, dopo il primo avviso notificato il 30 ottobre 2010 per l’udienza dell’8 novembre 2010, su eccezione difensiva di omesso rispetto del termine di comparizione, era stato disposto rinvio al 15 novembre, con rinnovato avviso al C. notificatogli l’11 novembre, solo quattro giorni prima della nuova udienza.

3. Il pubblico ministero presso questa Corte ha rilevato che la dedotta nullità è relativa e che, alla seconda udienza del 15 novembre 2010, il difensore del condannato non l’aveva eccepita, cosicchè essa doveva ritenersi sanata.

4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, replicando alla requisitoria del pubblico ministero e rilevando che il termine di comparizione di dieci giorni non può essere frazionato, cumulando al primo termine inferiore a quello stabilito un nuovo termine parimenti minore, raggiungendo solo con la sommatoria di essi quello prescritto, come avvenuto nella fattispecie.

Motivi della decisione

5. Nell’affrontare questione analoga, questa Corte ha già precisato che l’inosservanza del termine di comparizione nel giudizio camerale non costituisce una nullità assoluta ma una nullità relativa che è sanata, qualora non sia eccepita nei termini di cui all’art. 181 c.p.p. (Sez. 5, n. 46965 del 25/09/2009, dep. 09/12/2009, Anello, Rv.

245382; conformi: n. 12730 del 1995 Rv. 203335, n. 34629 del 2008 Rv.

240704).

Nella fattispecie, il difensore del C., parte del procedimento di esecuzione instaurato su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, ha eccepito il mancato rispetto del termine di comparizione per il suo assistito, di cui all’art. 666 c.p.p., comma 3, nella prima udienza camerale in data 8 novembre 2010, perciò rinviata al 15 novembre successivo, con rinnovata notificazione dell’avviso al C. l’11 novembre.

All’udienza del 15 novembre 2010, cui pure il C. non era presente, il difensore non ha, tuttavia, eccepito la reiterata inosservanza del termine di comparizione, non integrato dal cumulo dei due termini – ciascuno inferiore a quello prescritto – di avviso delle predette udienze (sulla non frazionabilità del termine a comparire: c.f.r., tra le molte, Sez. 5, n. 30075 del 18/06/2010, dep. 29/07/2010, Madia, Rv. 247908), cosicchè, trattandosi di nullità relativa sanabile nei termini stabiliti dall’art. 181 c.p.p., comma 3, essa non è più deducibile a norma dell’art. 182 c.p.p., comma 2, e deve, perciò, ritenersi sanata ex art. 183 c.p.p..

Il proposto ricorso, che denuncia la medesima nullità, va quindi respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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