Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 10-11-2011, n. 40954

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. O.P., in data 21 dicembre 2001, ha querelato D.M., imprenditore, e A.S., funzionario del Comune di Rutigliano, assumendo di aver subito l’arbitraria invasione del proprio terreno.

Entrambi i querelati sono stati tratti a giudizio per rispondere del delitto previsto dagli artt. 110 e 633 cod. pen.. L’ O. si è costituito come parte civile e ha rassegnato le sue conclusioni nell’udienza finale del 2 dicembre 2009, all’esito della quale il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, in composizione monocratica, ha emesso sentenza di assoluzione del D. perchè il fatto non costituisce reato e dell’ A. per non aver commesso il fatto; ha condannato la parte civile e querelante, nella persona dello stesso O., al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato A., liquidate nella somma di Euro 2.000,00, ai sensi degli artt. 541, comma 2, e 542, comma 1, cod. proc. pen.; ha disposto, infine, l’integrale compensazione delle spese processuali tra lo stesso O., quale parte civile, e il D., ai sensi dell’art. 541 c.p.p., comma 2La predetta sentenza, depositata in data 11 gennaio 2010 nel termine di novanta giorni indicato dal giudice al momento della lettura del dispositivo, è stata dichiarata irrevocabile in data 17 aprile 2010.

L’ A., ottenuta copia esecutiva della sentenza, ha notificato all’ O., in data 21 maggio 2010, precetto di pagamento della somma complessiva di Euro 3.452,49 a titolo di spese processuali dovutegli.

L’ O. ha, però, proposto incidente di esecuzione con atto del 9 giugno 2010, deducendo che la sentenza del 2 dicembre 2009 non era divenuta irrevocabile nei suoi confronti, per omesso avviso di deposito alla sua persona, in violazione del disposto di cui all’art. 542 c.p.p., comma 2, e, pertanto, ha chiesto, nell’ordine: la declaratoria di non esecutività della sentenza; la notificazione di essa alla sua persona come querelante; la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per poter proporre impugnazione ai sensi dell’art. 576 c.p.p.; la revoca di ogni attività compiuta dall’imputato, A., sull’erroneo presupposto dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 luglio 2010, depositata il successivo 22 luglio, ha respinto il ricorso, osservando che, essendosi il querelante O. costituito come parte civile e risultando presente al momento della lettura del dispositivo contenente la sua condanna alle spese processuali a favore dell’ A., nessun avviso del deposito della sentenza, tempestivamente avvenuto, avrebbe dovuto essergli notificato ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), poichè il querelante, con la costituzione in giudizio, aveva assunto la qualità di parte del processo con tutte le conseguenze anche in materia di notificazione degli atti da essa scaturenti.

2. Avverso la predetta ordinanza l’ O., tramite il suo difensore, avvocato Carmelo Piccolo del foro di Bari, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 585 e 648 cod. proc. pen. in relazione all’art. 542 c.p.p., comma 2, e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Assume il ricorrente che la tesi del giudice dell’esecuzione non può essere condivisa per le seguenti ragioni: a) il querelante e la parte civile sono soggetti processuali ontologicamente diversi; b) il difensore della parte civile, che ha assistito alla lettura del dispositivo contenente la condanna della stessa parte alle spese processuali sostenute dall’imputato A., per effetto dell’azione civile, non era anche difensore della persona offesa- querelante e, quindi, non ne aveva la rappresentanza; c) la conoscenza del dispositivo della sentenza da parte del difensore della parte civile non è equipollente all’avviso di deposito della motivazione da notificare al querelante; d) ove il legislatore avesse voluto escludere dalla notificazione dell’avviso il querelante costituitosi parte civile, lo avrebbe espressamente detto, aggiungendo nell’art. 542 cod. proc. pen., comma 2 che quell’avviso impone, l’inciso: "salvo che il querelante si sia costituito parte civile".

Precisa il ricorrente che la diversità tra la parte civile, che può anche non coincidere con il titolare del bene giuridico che si assume leso dal reato, e il querelante, che è invece titolare di quel bene, si traduce nella distinzione normativa tra il "difensore delle altre parti private" e il "difensore della persona offesa", di cui, rispettivamente, agli artt. 100 e 101 cod. proc. pen., spettando solo al primo il potere di compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati ( art. 100 c.p.p., comma 4), mentre analoga disposizione non si rinviene per la persona offesa che può stare in giudizio anche personalmente, avendo facoltà ma non obbligo di nominare un difensore ( art. 101 c.p.p., comma 1).

Ulteriore argomento a conforto della dedotta diversità è tratto dall’art. 24 disp. att. cod. proc. pen., che abiliterebbe il querelante, il quale abbia nominato un difensore e che intenda costituirsi come parte civile con un altro difensore, a non revocare preventivamente il precedente patrocinatore, proprio per la diversità ontologica tra querelante e parte civile, pur se coesistenti nella stessa persona fisica, come tali assistibili da differenti difensori, con la conseguenza che il difensore della parte civile non difende automaticamente gli interessi della persona offesa- querelante e, diversamente da quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, non la rappresenta in giudizio nè formalmente nè sostanzialmente.

Ne discende, secondo il ricorrente, che la presunzione di conoscenza del deposito della motivazione, ex art. 544 c.p.p., comma 3, vale solo per le parti processuali presenti alla lettura del dispositivo e non per gli altri soggetti processuali, come il querelante, il quale, non essendo parte del processo, non può considerarsi alla stregua di soggetto "presente alla lettura del dispositivo" o da ritenersi tale, come si deduce dal combinato disposto dell’art. 545 c.p.p., comma 3 e art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 542 c.p.p., comma 2. 3. Il Pubblico ministero presso questa Cotte, condividendo l’impostazione in diritto del ricorrente, ha rilevato che non si è formato il giudicato limitatamente alla condanna alle spese del querelante, fermo restando il giudicato sulle statuizioni penali, e ha chiesto, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento nei limiti suddetti.

4. Il difensore dell’ A. ha depositato memoria, in data 1 giugno 2011, in cui, replicando alle conclusioni del pubblico ministero, rileva l’infondatezza del ricorso, precisando che l’omessa notificazione al querelante dell’avviso di deposito della sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, pertanto, dalla mancanza di interesse all’osservanza della disposizione violata a norma dell’art. 182 cod. proc. pen., e, comunque, dal conseguimento dello scopo dell’atto omesso, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., poichè la conoscenza richiesta dall’art. 542 c.p.p., comma 2, è stata di fatto conseguita dal querelante, costituitosi parte civile nel giudizio.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, quando un soggetto, come l’attuale ricorrente, abbia rivestito nello stesso processo e nei confronti dei medesimi imputati sia la qualità di querelante sia quella di parte civile, le prerogative (e gli oneri) di quest’ultima sono assorbenti rispetto a quelli del primo.

Ne consegue che la presenza della parte civile alla lettura del dispositivo della sentenza, la cui motivazione risulti depositata nel termine determinato dal giudice, a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), escludendo per la stessa parte civile la necessità dell’avviso di deposito della sentenza, non ne impone la notificazione al medesimo soggetto come querelante.

Nella situazione rappresentata, infatti, non sussiste l’ontologica differenza tra parte civile e querelante-persona offesa, sostenuta dal ricorrente, ma piuttosto l’assorbimento della seconda nella prima per l’identità personale e di interessi che contraddistingue l’unica persona offesa, la quale non si sia limitata a sporgere la querela, ma si sia anche costituita parte civile nel medesimo processo e nei confronti degli stessi imputati.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali senza però condannare non ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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