Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-06-2011) 10-11-2011, n. 40952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 12 novembre 2010 e pubblicata il successivo 15 novembre, la Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la domanda di indulto, ex legge n. 241 del 2006, proposta da D.F. con riferimento alla pena dell’ergastolo, inflittagli per il delitto continuato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 2, art. 575 c.p. e art. 577 c.p., n. 3 e alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, art. 61 c.p., n. 2 e art. 112 c.p., n. 1, commessi il (OMISSIS), giusta sentenza dalla stessa Corte di assise in data 11 ottobre 2002 (irrevocabile il 2 febbraio 2004), confluita, con la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo emessa il 15 febbraio 1999 (irrevocabile il 13 giugno 2000) di condanna del D. alla pena di anni sei di reclusione per il delitto previsto dall’art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 5, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, in data 10 marzo 2010, determinante la pena da espiare in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi due.

A ragione la Corte di assise di appello ha addotto il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, secondo cui la pena dell’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma solo, per eventuale volontà del legislatore, in toto, ovvero, sempre per la medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, aggiungendo che nessuna delle predette previsioni è contenuta nella L. 31 luglio 2006, n. 241, di concessione di indulto.

2. Avverso la predetta ordinanza il D., tramite il suo difensore, avvocato Paolo Paladino del foro di Marsala, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l’inosservanza delle disposizioni della L. n. 241 del 2006, art. 1 che non escluderebbe dal beneficio la pena dell’ergastolo, e, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), anche il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Assume il ricorrente che un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della sentenza n. 168 del 1994 del giudice delle leggi che ha consentito l’applicazione dei benefici penitenziari ai condannati alla pena dell’ergastolo, e della più recente sentenza n. 13599 del 6 marzo 2009 di questa Corte di cassazione che ha ammesso l’applicazione dell’indulto all’isolamento diurno, equiparandolo ad una pena detentiva temporanea, dovrebbe consentire l’applicazione del condono anche alla pena dell’ergastolo, da considerarsi, in forza della giurisprudenza costituzionale in materia e in armonia con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta trattamenti degradanti, come pena detentiva a tempo incerto e non pena perpetua.

Il ricorrente ha, inoltre, ribadito la permanenza del suo interesse alla detrazione della proporzione di pena relativa al reato satellite, di cui alla predetta sentenza, in data 11 ottobre 2002, della Corte di assise di appello di Palermo, da computarsi quale pena espiata ai fini del più rapido accesso alle misure alternative.

Motivi della decisione

3. Va, preliminarmente, delimitato il tema del decidere in relazione ai motivi di ricorso proposti in questa sede e all’oggetto dell’originaria domanda formulata dal D..

L’istanza alla Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data 31 maggio 2010, che ha instaurato l’attuale procedimento, conteneva la richiesta di applicazione dell’indulto con esclusivo riferimento alla pena inflitta, con la sentenza emessa l’il ottobre 2002 (per mero errore materiale indicata con la data della prima sentenza del 15 febbraio 1999), per il delitto in materia di armi, rientrante tra quelli per i quali è concesso l’indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241.

Nel ricorso a questa Corte avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione, depositata il 15 novembre 2010, che ha rigettato la suddetta domanda con la motivazione che la pena dell’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile, il D., oltre a sviluppare un’articolata censura in diritto del predetto principio, riafferma, come si è già ricordato, la persistenza del suo interesse alla detrazione della proporzione di pena relativa al reato satellite, di cui alla sentenza di condanna dell’I 1 ottobre 2002 per il delitto continuato di concorso in omicidio aggravato e violazione della legge sulle armi (c.f.r. pag. 6, in fine, del ricorso).

4. Tanto premesso sull’oggetto del procedimento, deve essere, innanzitutto, disattesa la tesi del ricorrente tendente ad estendere l’applicabilità dell’indulto ai delitti puniti con l’ergastolo, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che consente di superare le obiezioni in diritto sollevate dall’istante.

E’ stato, infatti, perspicuamente osservato che la specifica connotazione dell’ergastolo, ossia la perpetuità, è ontologicamente incompatibile con tutte quelle cause estintive della pena che presuppongono, ai fini della loro applicazione, una durata definita nel tempo. Nè può pervenirsi a diversa conclusione solo perchè l’ergastolo, al pari delle altre pene detentive, permette il ricorso agli istituti della liberazione condizionale ( art. 176 c.p., comma 3) e della liberazione anticipata (art. 54 Ord. Pen.). Ciò perchè in relazione a tali benefici, estesi all’ergastolo in seguito ad appropriati interventi normativi successivi ad alcune pronunce della Corte Costituzionale, non si è derogato al principio dell’inscindibilità dell’ergastolo, nè si è eliminato il carattere perpetuo di esso, ma si è solo affermato che, dopo un certo periodo di detenzione, anche il condannato all’ergastolo può fruire di quei benefici se ha dato prova, con la suacondotta, di ravvedimento, ovvero ha dimostrato attivo interesse all’opera di rieducazione (Sez. 5, n. 2594 del 07/07/1993, dep. 04/09/1993, Chinellato, Rv. 195842).

La pena dell’ergastolo non è, dunque, condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, in toto ovvero, sempre in forza della medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, di guisa che ad essa non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l’indulto previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee (Sez. 1, n. 2128 del 22/03/2000, dep. 16/06/2000, Araniti, Rv. 216194).

E l’art. l della legge 31 luglio 2006, n. 241, su cui si fonda la domanda del ricorrente, non prevede l’applicazione dell’indulto alla pena dell’ergastolo (c.f.r., nello stesso senso, Sez. 1, n. 22760 del 22/05/2008, dep. 06/06/2008, Parla, Rv. 239886; Sez. 1, n. 35209 del 15/06/2007, dep. 20/09/2007, Andriotta, Rv. 237628).

E’, invece, applicabile l’indulto, previa scissione del cumulo giuridico, alla pena temporanea inflitta per il reato o, meglio, per i reati satelliti previsti dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 con successive modifiche, come si evince dal certificato penale, non ostativi al beneficio, che sono stati ritenuti in continuazione col più grave delitto di omicidio aggravato, punito con l’ergastolo, giusta sentenza della Corte di assise di appello di Palermo, in data 11 ottobre 2002, più volte richiamata.

Ne discende l’illegittimità del provvedimento impugnato limitatamente al diniego di applicazione dell’indulto alla pena temporanea, peraltro costituente l’esclusivo oggetto dell’originaria domanda, con la quale il D. ha introdotto il presente procedimento.

L’ordinanza impugnata dovrà essere, pertanto, annullata solo con riguardo all’esclusione dell’indulto della pena temporanea, con rinvio per nuovo esame, sul punto, alla Corte di assise di appello di Palermo che si uniformerà ai principi qui stabiliti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati puniti con pena detentiva temporanea e rinvia per nuovo esame, sul punto, alla Corte di assise di appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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