Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-05-2012, n. 7673 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 69/11/09, depositata il 16.7.09, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari (OMISSIS) avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Ceti s.r.l. nei confronti della cartella di pagamento emessa ai fini IRPEG ed IVA, per l’anno di imposta 2002. 2. Il giudice di appello riteneva, invero, ritualmente notificato il diniego di condono, a monte dell’atto esecutivo impugnato dalla contribuente, nonchè congruamente motivata la cartella di pagamento, benchè in essa non vi fosse menzione del diniego del condono, richiesto dalla società L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.

3. Per la cassazione della sentenza n. 69/11/09 ha proposto ricorso la Ceti s.r.l., affidato a quattro motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la Ceti s.p.a. ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 1.1. Assume, invero, la ricorrente che il giudice di appello avrebbe violato la norma suindicata, avendo ritenuto ammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione di prime cure, nonostante la prospettazione nel gravame di circostanze nuove, con le quali sarebbe stato introdotto nel processo – a suo dire – un nuovo tema di indagine, senza che sullo stesso si fosse formato un regolare contraddittorio nel primo grado del giudizio.

1.2. In prime cure, invero, l’amministrazione – a fronte delle deduzioni della contribuente, che assumeva di non avere ricevuto, prima della notifica dell’impugnata cartella di pagamento, comunicazione alcuna del provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, – avrebbe eccepito di avere regolarmente notificato alla ricorrente tale atto, essendo stato il plico rifiutato da un incaricato della Ceti s.p.a., tale G. G.. In appello, per contro, l’Agenzia delle Entrate – dato atto che per mero errore era stato indicato come addetto alla ricezione del plico un soggetto del tutto estraneo alla società contribuente, trattandosi, invece, dello stesso Ufficiale notificatore – avrebbe ribadito la validità della notifica del diniego di condono, pure in assenza, sull’avviso di ricevimento spedito a mezzo posta, dell’indicazione del soggetto che aveva rifiutato il plico. Il che, a parere della contribuente implicherebbe l’introduzione, nel giudizio di seconde cure, di un thema decidendum del tutto nuovo, rispetto a quello concernente l’astratta riconducibilità (addetto alla ricezione della posta, dipendente, ecc.) del suddetto G. G. alla Ceti s.p.a., sì da consentire di ricondurre a quest’ultima il rifiuto di ricevere il plico, espresso dal primo.

1.3. Il motivo è infondato.

1.3.1. Osserva, invero, la Corte che, nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 riguarda le eccezioni in senso tecnico ossia lo strumento processuale con il quale il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Siffatto divieto, dunque, non limita la possibilità dell’amministrazione finanziaria di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, atteso che le difese, le argomentazioni e le prospettazioni diretta contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico (cfr.

Cass. 10112/02, 7789/06, 3338/11).

1.3.2. Ciò posto, è del tutto evidente che, nel caso di specie, il preteso mutamento del thema decidendum nel giudizio di appello integra, in realtà, una mera difesa dell’amministrazione, diretta a far valere – con argomentazioni diverse, ma convergenti – la validità della notifica dell’atto di diniego a fronte dell’eccezione della contribuente – da considerarsi, questa sì, in senso tecnico, per le ragioni suesposte – di omessa notifica di tale atto prodromico alla cartella di pagamento, proposta dalla contribuente. Trattandosi, dunque, di una mera difesa, come tale non soggetta al vincolo delle preclusioni nel giudizio di appello, nessuna violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 deve ritenersi sussistente nel caso di specie.

Il motivo di ricorso in esame deve essere, pertanto, rigettato.

2. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso – da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – la Ceti s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma e art. 138 c.p.c., comma 2, art. 145 e 149 c.p.c., della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2.1. Avrebbe errato, invero, la CTR, ad avviso della ricorrente, a ritenere – per di più, senza adeguata motivazione – ritualmente notificato il provvedimento di diniego del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis per effetto della mera dicitura "rifiutato", apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale detto atto sarebbe stato notificato alla società contribuente. Ed infatti, a parere della contribuente – sarebbe stato necessario che l’agente postale, in primis, apponesse la propria sottoscrizione sull’avviso di ricevimento della raccomandata in questione e, di poi, indicasse il nome e cognome della persona che aveva rifiutato di firmare l’avviso stesso.

2.2. Inoltre, a parere della ricorrente, la cartella di pagamento notificata alla Ceti s.p.a. sarebbe affetta da nullità, non contenendo la stessa riferimento alcuno – in violazione del disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 – al mancato perfezionamento della definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis richiesta, nella specie dalla contribuente.

2.3. Le censure suesposte sono manifestamente infondate. Va osservato, infatti, che la doglianza relativa alla pretesa invalidità della notifica del diniego di condono è, per un verso, infondata, per altro verso irrilevante. E, del pari, totalmente destituita di fondamento è da considerarsi, a giudizio della Corte, la censura concernente la presunta nullità della cartella di pagamento de qua, per insufficiente motivazione della stessa, alla stregua delle norme succitate.

2.3.1. Ed invero, l’indicazione testuale del nominativo dell’agente postale sull’avviso di ricevimento in discussione vale certamente, tanto più in quanto accompagnata dal relativo timbro, a soddisfare l’esigenza di identificazione dell’Ufficiale notificatore e di individuazione della sua qualifica, pure in difetto della firma per esteso del medesimo su detto avviso (Cass. 2327/98). Quanto alla mancata indicazione, sul medesimo atto, delle generalità della persona che abbia rifiutato di ricevere il piego, va osservato che la mancanza di tali indicazioni fa presumere che questo sia stato rifiutato dallo stesso destinatario. Ed invero, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 8 tali indicazioni sono necessarie solo in caso di rifiuto opposto da persona diversa dal destinatario (Cass. 3737/04), e nella sola ipotesi in cui quest’ultima rifiuti di firmare l’avviso di ricevimento pur avendo provveduto a ricevere il piego (Cass. 2755/11).

Per tali ragioni, pertanto, il motivo di ricorso concernente la pretesa nullità della notifica – nel caso concreto – del provvedimento di diniego del condono richiesto dalla contribuente si palesa del tutto infondato.

2.3.2. Ma vi è di più. La questione relativa alla dedotta invalidità della notifica del provvedimento di diniego -come dianzi detto – è da ritenersi, altresì, del tutto irrilevante. In tema di condono fiscale, infatti, la mancata notificazione al contribuente di un provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono, per un verso, non comporta decadenza alcuna a carico dell’amministrazione finanziaria, per altro verso, non si traduce in una violazione del diritto difesa del contribuente.

Quest’ultimo resta, difatti, tutelato dalla facoltà, concessagli edal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di proporre, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell’imposta dovuta, tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto non notificatogli (Cass. 1557/07). La notifica stessa della cartella esattoriale – esprimendo il convincimento dell’amministrazione di considerare consolidata la pretesa tributaria, oggetto della procedura di riscossione – equivale, per vero, a manifestazione implicita della volontà di negare l’ammissione del contribuente al condono. Con la conseguenza che quest’ultimo ha l’onere di impugnare tale atto esecutivo, se intende contestare il diniego in questione (Cass. 16100/11).

2.3.3. Ne discende che, nel caso di specie, alcuna conseguenza, sul piano della validità della cartella di pagamento notificata alla Ceti s.p.a., sarebbe potuta comunque conseguire alla presunta omissione o invalidità della notifica del diniego di condono – quand’anche fosse stata effettivamente ravvisabile in concreto – nonchè al dedotto mancato richiamo di tale atto nella cartella esattoriale, atteso che la notifica della stessa cartella equivale, di per sè, ad implicito rigetto dell’istanza di condono, ed abilita il contribuente a spiegare le proprie difese anche avverso il diniego in parola.

3. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso non può che essere totalmente rigettato.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione; rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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