Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-12-2011, n. 1018 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – La ricorrente ha rappresentato che con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Catania impugnava gli atti relativi alla procedura concorsuale bandita dall’Università di Messina con D.D. del 3.9.2008 per la copertura di n. 2 posti, area amministrativa-gestionale, di categoria D, posizione economica D1, di esperto di settore "Relazioni internazionali e Segreteria di direzione, procedura dalla quale, dopo essersi utilmente classificata, era stata illegittimamente esclusa; che, con sentenza n. 959/2010, il T.A.R. Catania si limitava ad accogliere solo uno dei motivi di ricorso; che avverso la sentenza del T.A.R. proponeva appello, che era accolto da questo Consiglio con la sentenza n. 246 del 21 marzo 2011; che, malgrado l’invito del 5 aprile 2011, l’Amministrazione non ottemperava al giudicato formatosi sulla decisione.

Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che questo Consiglio dichiari l’obbligo dell’Università di ottemperare, nominando sin da adesso un Commissario ad acta.

2) – L’Amministrazione universitaria di Messina e i controinteressati intimati non si sono costituiti in giudizio.

3) – Alla camera di consiglio del 13 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4) – Il ricorso è fondato.

Dalla decisione da ottemperare emerge che, essendo stato ripristinato l’esito della summenzionata procedura concorsuale con il collocamento della ricorrente al secondo posto della graduatoria, l’Amministrazione ha l’obbligo di porre in essere gli atti necessari ai fini della stipula del contratto con la ricorrente e all’immissione in ruolo della stessa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Ove l’Amministrazione non abbia posto in essere gli atti summenzionati, all’adozione degli stessi provvederà il Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Messina, con facoltà di avvalersi di un dirigente della Prefettura da lui delegato, nel termine di sessanta giorni.

Al commissario ad acta competerà un compenso a carico dell’Amministrazione universitaria di Messina, che sarà stabilito con successivo provvedimento. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, le stesse sono poste a carico dell’Amministrazione e sono liquidate a favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 246 del 2011. In caso di inadempienza, nomina come Commissario ad acta il Prefetto di Messina, il quale, anche a mezzo di un dirigente della Prefettura da lui delegato, porrà in essere gli atti necessari all’adempimento del giudicato. Condanna l’Università degli studi di Messina al pagamento a favore della ricorrente delle spese, competenze e onorari di questa fase del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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