Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-12-2011, n. 1017 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Comune di Bronte chiedeva alla Azienda USL n. 3 di Catania il pagamento della somma complessiva di Lire 267.764.820 per rimborso delle rette giornaliere per ricovero degli anziani non autosufficienti per il periodo 1997 – 2000.

In data 12 dicembre 2000, era emesso il decreto ingiuntivo del Presidente della Sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia.

L’Azienda proponeva ricorso avverso tale decreto.

Con sentenza n. 1055 dell’11 giugno 2002, il T.A.R. rigettava l’opposizione e confermava il summenzionato decreto ingiuntivo.

2) L’Azienda USL n. 3 di Catania ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Resiste all’appello il Comune di Bronte.

3) Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011, l’appello è stato trattenuto in decisione.

4) La questione di giurisdizione, sollevata dalla appellante in memoria non notificata, non può essere esaminata in quanto avrebbe dovuto essere dedotta con specifico motivo d’appello ai sensi dell’art. 9 del codice del processo amministrativo.

5) Nel merito l’appello è fondato. Questo Consiglio ha già chiarito che al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate il comune deve seguire un procedimento tipizzato dalla legge, volto ad acquisire la prova che le stesse erano necessarie (C.G.A. n. 609 del 2008).

A ciò deve aggiungersi, sul piano sostanziale, che quello di cui si discute non è un rimborso "a piè di lista" in base al quale la spesa per prestazioni sociosanitarie eccedenti quelle del S.S.N. si trasferisce in toto alla A.S.L.: si tratta invece di un contributo che la Regione eroga ai comuni nel limite delle risorse complessivamente disponibili e previa ripartizione delle stesse, come chiarito da norme interpretative (L.R. n. 33 del 1996).

6) La natura assorbente del motivo di appello accolto consente di non esaminare ogni altra censura o eccezione, che restano, pertanto, assorbite.

7) In conclusione, l’appello deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata e accoglimento dell’opposizione proposta dalla Azienda U.S.L. avverso il decreto ingiuntivo 12.12.2000.

8) In considerazione della circostanza che la lite ha coinvolto due pubbliche amministrazioni può disporsi l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello, annulla la sentenza impugnata e accoglie l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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