Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-12-2011, n. 1016 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società Edilbeta – premesso di essersi graduata al secondo posto nella gara di appalto bandita dal Consorzio ASI di Ragusa (RG) per l’affidamento dei lavori di completamento dell’agglomerato industriale di Ragusa – impugnava gli atti di gara nella parte in cui la Stazione appellante aveva disposto l’aggiudicazione al Consorzio Ravennate Cooperative di Produzione e Lavoro.

Il Consorzio controinteressato si costituiva in giudizio per resistere al gravame, impugnando altresì in via incidentale gli atti di gara nella parte relativa alla mancata esclusione della ricorrente per carenza di requisiti.

2) Con sentenza n. 296 del 10 febbraio 2011, l’adito Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sezione prima), respingeva il ricorso incidentale, accogliendo quello principale.

3) L’Assessorato regionale infrastrutture – U.R.E.G.A. – Sezione provinciale di Ragusa ha proposto appello contro la summenzionata sentenza, lamentando che il giudice adito avrebbe dovuto rilevare la sua estraneità al giudizio in conseguenza della natura endoprocedimentale dell’attività da lui posta in essere.

4) L’appello è fondato.

In base all’indirizzo esegetico assunto da questo Consiglio (v., da ultimo, la decisione n. 372/2011), il sistema delineato dagli artt. 7-ter della L. n. 109/1994, nel testo vigente in Sicilia, e 10 del D.P.R.S. 14 gennaio 2005, n. 1 (regolamento per il funzionamento dell’U.R.E.G.A.) assegna all’Urega il compito di formulare una proposto di aggiudicazione; siffatta proposta, però, ha il valore di un atto endoprocedimentale privo di rilevanza esterna, giacché destinata ad essere assorbita dal provvedimento di aggiudicazione definitiva di spettanza dell’Amministrazione che ha indetto la procedura.

5) L’appello, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento della sentenza appellata nella parte relativa all’omessa estromissione dal giudizio dell’Urega.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ravvisano, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del doppio grado giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe; e, per l’effetto riforma nei sensi indicati in motivazione la sentenza appellata, estromettendo dal giudizio l’Urega, Sezione provinciale di Ragusa.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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