Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-12-2011, n. 1015 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – L’impresa "Costruzioni San Giuseppe di La.Vi. & C." s.a.s. impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, il verbale di gara dei giorni 13, 14 e 20 maggio 2009, relativo all’aggiudicazione all’impresa Astone Costruzioni dell’appalto concernente il "completamento dei lavori di rifacimento della rete fognante generale del Comune di Favara – 3° stralcio.

2) – Con sentenza n. 370 del 14 gennaio 2010, il giudice adito accoglieva in parte qua il ricorso incidentale proposto dall’Impresa Astone Costruzioni e dichiarava improcedibile il ricorso principale.

Ad avviso di detto giudice, era fondata la censura con cui l’impresa controinteressata sosteneva che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere la mandante Guasto Costruzioni s.r.l. prodotto un attestato SOA incompleto e inidoneo a consentire la regolare partecipazione alla procedura, avendo nella domanda di partecipazione alla gara dichiarato di avere un direttore tecnico e un condirettore tecnico, mentre nell’attestato SOA non v’era menzione del condirettore tecnico.

3) – La società ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, nell’attestato SOA, prodotto in sede di gara, risultava espressamente che la qualificazione nella categoria richiesta per la partecipazione alla gara della Guasto Costruzioni era riferita alla società e, quindi, alla sua legale rappresentante, e non è connessa alla direzione tecnica, con conseguente estraneità alla vicenda di cui trattasi dell’art. 26, commi da 4 a 7, del D.P.R. n. 34/2000, invocati dal T.A.R. nell’ordito motivazionale in quanto riguardano la diversa ipotesi in cui "La qualificazione conseguita ai sensi dell’art. 18, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita".

In sostanza, il citato art. 26 non imporrebbe, affatto, un obbligo generalizzato di comunicazione e di conseguente verifica delle variazioni dell’organigramma aziendale e, in particolare, dei direttori tecnici, ma limiterebbe tale onere con riferimento alle variazioni che riguardano il direttore tecnico la cui presenza ha comportato il conseguimento della qualificazione per mezzo dello stesso direttore tecnico ex art. 18, comma 4, e circoscriverebbe tale necessità alla sola ipotesi in cui venga meno la pluralità dei direttori tecnici o vengano meno i requisiti dell’unico direttore tecnico, ma non anche quando si aggiunge un direttore tecnico, estraneo e ininfluente alle vicende qualificatorie.

4) – Resistono all’appello la società controinteressata e l’U.R.E.G.A., Sezione provinciale di Agrigento.

Quest’ultimo ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.

5) – Con ordinanza n. 69 del 18 maggio 2010, il Collegio ha disposto a carico dell’U.R.E.G.A. l’acquisizione di un relazione con chiarimenti sulla qualificazione posseduta dalla signora En.Mi.Ta. come condirettore tecnico.

L’incombente istruttorio è stato adempiuto.

6) – Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011, l’appello è stato trattenuto in decisione.

7) – In via preliminare, va disposta l’estromissione dal giudizio dell’U.R.E.G.A. per difetto di legittimazione passiva.

In base all’indirizzo esegetico assunto da questo Consiglio (cfr., di recente, la decisione n. 372/2011), il sistema delineato dagli artt. 7-ter della L. n. 109/1994, nel testo vigente in Sicilia, e l’art. 10 del D.P.R.S. 14 gennaio 2005, n. 1 (regolamento per il funzionamento dell’U.R.E.G.A.) assegna all’Urega il compito di formulare una proposta di aggiudicazione che ha, peraltro, il valore di un atto endoprocedimentale privo di rilevanza esterna, giacché destinata ad essere assorbita dal provvedimento di aggiudicazione definitiva di spettanza dell’Amministrazione che ha indetto la procedura.

8) – Nel merito, l’appello è infondato.

Risulta dalla domanda di partecipazione alla gara che la Guasto Costruzioni s.r.l. ha dichiarato di avere due direttori tecnici: un direttore tecnico individuato nella persona di "Mi.Sa." e un condirettore tecnico", individuato nella persona di "Mi.Ta.En.", quest’ultima rivestente anche la qualifica di amministratore unico della ditta.

Al contrario, nell’attestato SOA presentato non v’è menzione alcuna di "Mi.Ta.En." quale "condirettore tecnico" dell’impresa, essendo la certificazione riferita alla presenza del solo "direttore tecnico" "Geom. Sa.Mi.".

Ad avviso del Collegio, che concorda con quanto asserito dal giudice di prime cure, l’attestato SOA è incompleto e, come tale non consentiva la partecipazione alla gara.

La produzione dell’attestato SOA è volta, infatti, a garantire il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in esito alla gara, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 26 del D.P.R. n. 34/2000.

Non va dimenticato, infatti, che la SOA certifica l’idoneità del direttore tecnico, sicché la presenza di un ulteriore direttore tecnico (tale dovendosi qualificare il condirettore tecnico) ignoto alla SOA vizia il certificato prodotto dall’impresa, non consentendole di partecipare alla gara.

9) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

La reiezione del motivo di appello esaminato consente di assorbire ogni altra censura o eccezione in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della decisione.

Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio dell’U.R.E.G.A. – Sezione provinciale di Agrigento, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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