Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-11-2011) 11-11-2011, n. 41383

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con la quale in data 8.2-12.4.2011 il Tribunale di Catanzaro ha annullato la misura cautelare carceraria emessa dal locale GIP nei confronti di A.M.N., in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 del capo 24 dell’imputazione provvisoria, ricorre il procuratore della Repubblica circondariale denunciando contraddittorietà della motivazione, perchè il Giudice collegiale avrebbe dovuto concludere per la configurazione della partecipazione associativa pure per "l’acquirente abituale che sia a sua volta spacciatore in proprio per lucrare il supero del pagato per l’acquisto della droga". 2. Il ricorso è inammissibile.

Già la struttura dell’atto di impugnazione – cumulativo nei confronti di più sottoposti alle indagini destinatari di distinte ordinanze del Riesame – presenta in sè profili di insuperabile genericità, laddove il richiamo alle considerazioni svolte per le distinte posizioni (ammissibile, se comunque svolto con rigorosa individuazione dei singoli passaggi logico giuridici e di valutazione, quando le diverse posizioni siano trattate in un unico provvedimento, oggetto di plurime censure di impugnazione) richiederebbe in questo caso la consultazione di singoli atti (le distinte ordinanze) estranee allo specifico fascicolo nel quale viene trattata la singola posizione.

Tale genericità – intesa come omesso confronto con le specifiche argomentazioni della singola ordinanza – è poi tuttavia presente anche nella trattazione della specifica posizione, laddove in definitiva il ricorrente sollecita l’affermazione di un principio di diritto – quello della possibile configurabilità della partecipazione associativa anche dell’ultimo sistematico acquirente – che non è affatto negata, in tale ipotetica prospettabilità, dal Riesame, che invece l’ha esclusa con apprezzamento di stretto merito (pag. 16), insuscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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