Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-05-2012, n. 7649 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

premesso che con sentenza depositata il 14 ottobre 2009, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la Ater s.r.l. a pagare ai propri dipendenti N.L., B.G., C.C., A. G. e V.A. determinate somme a titolo di differenze per le mensilità aggiuntive, riconoscendo altresì il loro diritto alla inclusione negli accantonamenti del t.f.r. dei compensi corrisposti per lavoro straordinario nel periodo dal 1994 al 1999 per N., B., C. e V. e nel periodo dal 1994 al 1998 quanto a G.;

che avverso tale sentenza la società Ater ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 14 ottobre 2010, affidandolo a tre motivi;

che B.G., V.A. e G.A. hanno resistito con rituale controricorso;

che N.L. e C.C. non si sono costituiti in questa sede;

rilevato che con atto notificato il 20 ottobre 2011, la società Ater r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo raggiunto con gli intimati un accordo transattivo, riguardante anche il regolamento delle spese legali di questo giudizio;

che la società ha ribadito la propria richiesta all’odierna udienza, mentre gli intimati, cui la rinuncia è stata ritualmente notificata, non hanno ritenuto di comparirvi per formulare una qualche obiezione;

ritenuto pertanto che vada dichiarata l’estinzione del giudizio, con la compensazione delle relative spese legali, in consonanza col complessivo accordo transattivo raggiunto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, compensando le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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