Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41187

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A fronte di una imputazione formulata a carico di M.A. S. nel modo seguente, "per aver con più azioni del medesimo disegno criminoso, offeso l’onore ed il decoro nonchè minacciato M.A. "dicendogli" cuiune mo te ciu", previa qualificazione del delitto di minaccia nella forma aggravata di cui all’art. 612 cpv. c.p., il giudice di pace di Tricase declinava la propria competenza in ordine ai reati ex artt. 594 e 612 cpv. c.p. ma, di rimando, il Tribunale di Lecce rilevava conflitto di competenza, ritenendo che i due predetti reati non erano stati commessi con una sola azione, dal che derivava, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, la competenza del giudice di pace a conoscere, oltre che del reato contestato al prevenuto di lesioni dolose lievi, del reato di ingiuria.

Il conflitto negativo di competenza così determinatosi, conseguente al fatto che due organi giurisdizionali rifiutano di giudicare uno stesso reato, con stasi insuperabile del procedimento di sorveglianza, deve risolversi affermando la competenza del giudice di pace di Tricase. Invero l’azione verbale costitutiva delle minacce gravi, di competenza del tribunale, e delle offese all’onore, di competenza del giudice di pace, non può considerarsi unica, per corrispondere alle diverse espressioni pronunciate dall’indagato distinte azioni che precludono, perchè tali, la configurazione di un concorso formale di reati – nella specie lesivo dell’onore, l’uno, della libertà morale della persona offesa, l’altro – ma che implicano invece un concorso materiale di reati.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice di pace di Tricase, a cui dispone trasmettersi gli atti.

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