Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41185

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 18 maggio 2011 e depositata il 23 maggio 2011, il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede il 29 aprile 2011 a carico di S.M. K., indagato per i delitti di associazione per delinquere e di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato, motivando, per quanto qui rileva: l’eccezione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli immigrati, senza assistenza difensiva e in violazione dell’art. 64 c.p.p., è fondata; la polizia giudiziaria ebbe contezza della immigrazione illegale addirittura prima dello sbarco; i dichiaranti, pertanto, dovevano essere sentiti in qualità di indagati pel delitto di ingresso illegale; e poichè il reato è probatoriamente collegato, ai sensi dell’art. 271 c.p.p., comma 2, lett. b), al delitto associativo e al delitto/fine ascritti al ricorrente S., ricorre la inutilizzabilità comminata dall’art. 63 c.p.p., comma 2; escluse le succitate dichiarazioni inutilizzabili l’indagato non è attinto da alcun altro indizio;

privo di pregio è, infatti, il mero richiamo operato dal giudice per le indagini preliminari nella ordinanza coercitiva alla nota dei Carabinieri del Nucleo operativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Agrigento, 13 aprile 2011, la quale, sua volta, "riporta a cascata una serie di conversazioni intercettate", non corredate da alcuna valutazione del giudice (e, neppure, in precedenza del Pubblico Ministero) circa la loro "rilevanza (..) a carico dell’odierno indagato", epperò inidonee a colmare il "vuoto indiziario conseguente alla inutilizzabilità delle prove dichiarative". 2. – Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica, in persona della dott.ssa F.R., sostituto procuratore della Repubblica, mediante atto recante la data dell’8 giugno 2011, col quale dichiara di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, deducendo: le dichiarazioni degli immigrati clandestini sono "pienamente utilizzabili erga omnes", in quanto "bene sono state assunte"; affatto corretta è "la motivazione per relationem". 3. – Il ricorso è inammissibile per carenza del requisito della specificità dei motivi (prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e sanzionato colla inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)), alla stregua della palese genericità delle immotivate censure formulate dal Pubblico Ministero ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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