Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-12-2011, n. 1004 Caccia e pesca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è rivolto all’annullamento della decisione n. 734/2009 del TAR per la Sicilia di Palermo, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’appellante avverso il decreto assessoriale n. 1791/II/X del 2.9.1998. Tale decreto aveva, a sua volta, respinto il ricorso gerarchico proposto dalla società appellante avverso il provvedimento con cui la Camera di Commercio di Trapani aveva rigettato l’istanza di concessione per l’anno 1996 del premio di fermo biologico (previsto dalle leggi reg. n. 26/1987 e n. 25/1990), in base alla duplice considerazione che il natante interessato aveva iniziato il primo periodo di fermo biologico con il certificato di sicurezza scaduto e che l’istanza di rinnovo era stata presentata dopo la scadenza e dopo l’inizio del fermo.

Motivi della decisione

L’appello è fondato. La questione controversa si impianta sulla normativa regionale relativa alla corresponsione del premio per il fermo biologico dei natanti, di cui all’art. 14 della L.R. 27 maggio 1987, n. 26 (modificato dall’art. 5 della L.R. 7 agosto 1990, n. 25) che dispone: "Al fine di favorire l’adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dall’1 gennaio 1987 possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia" (primo comma) … "Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno 120 giorni dell’anno civile precedente, il natante abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attività di pesca, e che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltuario per almeno 45 giorni nell’anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico forfetario di 115 giorni in questo ultimo anno" (terzo comma). Sostiene l’appellante che la legge subordina il riconoscimento del premio di fermo temporaneo all’esistenza in capo alla imbarcazione per la quale esso è richiesto di un duplice presupposto: a) che il natante abbia esercitato l’attività di pesca per almeno 120 giorni; b) che lo stesso rispetti un periodo di fermo di almeno 45 giorni. Il requisito di navigabilità, del quale si pretenderebbe la sussistenza come presupposto ulteriore di legittimazione della domanda anche nel tempo di fermo (e sul quale l’Amministrazione ha fondato il provvedimento negativo), non è requisito previsto dalla legge.

L’assunto è da condividere. Questo Consiglio si è già espresso in questo senso con la decisione n. 948/2008, con argomentazioni dalle quali non ritiene di doversi discostare. Nel contesto normativo richiamato (art. 14 L. n. 26/1987, come modificato dall’art. 5 della L. n. 25/1990), il requisito della navigabilità è riferibile al periodo di centoventi giorni di esercizio dell’attività di pesca e non anche al periodo di fermo. E a nulla vale invocare in contrario le successive disposizioni di cui ai DD.AA. n. 516/1995 e n. 565/1996, per l’evidente ragione che esse – in quanto disposizioni contenute in provvedimenti di rango subordinato – non possono legittimamente introdurre condizioni e presupposti per il conferimento del premio diversi da quelli previsti dalla norma di legge. L’appello è da ritenere pertanto fondato. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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