Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-05-2012, n. 7646 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.B. adiva il Tribunale di Nocera Inferiore esponendo di aver svolto mansioni di impiegato di concetto nel settore alberghiero e ristorazione, alle dipendenze della s.r.l. Ponteverde, dal novembre 1975 al luglio 2001. Di essere tuttavia stato formalmente assunto solo dal 2 aprile 1990, senza ricevere una retribuzione adeguata e senza buste paga; di avere avuto contatti diretti con la clientela negli esercizi commerciali gestiti dalla convenuta; di aver stipulato contratti di prenotazione per cerimonie; di aver curato la contabilità giornaliera e la fatturazione delle entrate; di avere eseguito pagamenti e di avere avuto rapporti con gli enti pubblici e con la S.I.A.E.; di aver svolto dal novembre 1975 sino alla fine del 1996 un orario complessivo di cinquanta ore settimanali, nel periodo aprile-ottobre, e di 46 ore settimanali per i residui mesi.

Si doleva di non aver percepito il t.f.r., nè i compensi di lavoro straordinario, per ferie non godute e festività soppresse;

l’indennità di maneggio denaro, la tredicesima e la quattordicesima mensilità; di aver percepito una retribuzione inferiore a quella contrattuale collettiva, da determinarsi in base al secondo livello di cui al c.c.n.l. di categoria, e comunque in contrasto con l’art. 36 Cost.; che il licenziamento intimatogli il 31 luglio 2001 era illegittimo perchè privo di giusta causa o di giustificato motivo.

Chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento della somma di L. 946.827.361, comprensiva di interessi e rivalutazione, nonchè la declaratoria di illegittimità del licenziamento con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Radicatosi il contraddittorio, ammessa ed espletata prova testimoniale ed esperita c.t.u. contabile, il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda, condannando la società Ponteverde al pagamento della minor somma ivi indicata per i titoli di cui sopra e respingendo la domanda inerente il licenziamento. Proponeva appello la società, eccependo una erronea valutazione delle risultanze istruttorie; l’accoglimento integrale della domanda inerente i compensi per lavoro straordinario, pur determinati dal primo giudice in via equitativa. Si costituiva il L. resistendo al gravame ed eccependo il passaggio in cosa giudicata dell’accertata natura subordinata del rapporto; delle mansioni svolte e del c.c.n.l. applicabile. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 10 settembre 2009, confermava la pronuncia impugnata, ad eccezione di quanto riconosciuto a titolo di lavoro straordinario, il cui importo riduceva della metà.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Ponteverede, affidato a tredici motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il L. con controricorso, contenente ricorso incidentale.

Motivi della decisione

I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi la corte territoriale pronunciata in ordine al terzo motivo di appello, relativo alla circostanza che il L. non aveva specificato in primo grado i giorni e gli orari nei quali avrebbe svolto il dedotto lavoro straordinario, ciò che determinava la nullità del ricorso introduttivo del giudizio in ordine al credito invocato a tale titolo.

Il motivo è inammissibile posto che l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio andava proposta al Tribunale e non alla Corte d’appello. La ricorrente neppure deduce di aver proposto tale eccezione in primo grado e che essa sia stata solo implicitamente respinta.

2. Con i motivi da 2 a 10, la ricorrente principale lamenta, anche sotto il profilo dell’omessa pronuncia ( art. 112 c.p.c.), la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre ad un difetto motivazionale, per non avere la corte territoriale adeguatamente esaminato le doglianze con cui essa ricorrente aveva censurato l’erronea e parziale valutazione delle prove da parte del primo giudice, ivi compresa la circostanza della mancata comparizione del legale rappresentante in udienza al fine del libero interrogatorio. La ricorrente si duole altresì della erronea valutazione delle prove raccolte in primo grado, ritenendo rilevanti talune testimonianze a discapito di altre, nonchè le risultanze della c.t.u. contabile, sia ai fini della effettiva durata del rapporto, sia ai fini quantificazione dei vari crediti, che ai fini dell’accertamento dell’orario di lavoro osservato dal L. e del conseguente importo riconosciuto a titolo di lavoro straordinario.

Lamenta ancora, in particolare con l’ottavo motivo, che la corte di merito, pur censurando la quantificazione del Tribunale in ordine alla quantificazione dell’importo riconosciuto a titolo di lavoro straordinario, non abbia giustificato, in violazione dell’art. 432 c.p.c., le ragioni per cui era addivenuta alla rideterminazione, semplicemente dimezzandola, del relativo quantum.

3. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano in parte inammissibili e per il resto infondati. Inammissibili laddove sottopongono alla Corte un diretto riesame delle circostanze di causa, dell’istruttoria espletata e delle risultanze della c.t.u., laddove il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Risultano poi infondati, avendo la corte territoriale motivato adeguatamente sul punto, valutando che da talune testimonianze era emerso che il L. trascorreva numerosi pomeriggi occupato in attività estranee a quella lavorativa e dunque, valutata tale circostanza e le complessive risultanze istruttorie, ha ritenuto conforme a giustizia ridurre, nella misura indicata, gli importi riconosciuti al L. a tale titolo. Per il resto la ricorrente principale si limita a lamentare che nella specie era stato accertato il lavoro complessivo svolto dal dipendente, ma senza specificazione degli orari di inizio e fine lavoro. Anche tale censura risulta infondata, rilevando per l’appunto l’orario complessivo di lavoro svolto e non la formale indicazione dell’ora di inizio e di fine lavoro, sovrattutto ove si consideri la durata quasi trentennale della prestazione lavorativa.

4. La ricorrente lamenta inoltre, segnatamente con i motivi 11 ed 11 bis, che la corte territoriale, confermando i crediti per differenze retributive, quattordicesima, ferie non retribuite, festività, r.o.l. e t.f.r., confermando gli importi riconosciti dal Tribunale, fosse poi pervenuta ad una condanna complessiva superiore ai vari addendi. Il motivo risulta infondato, poichè a tali titoli va aggiunto l’importo riconosciuto a titolo di lavoro straordinario che, sommato agli importi confermati ed alla tredicesima mensilità, determina la cifra complessiva di cui alla sentenza d’appello.

5. Con il dodicesimo (rectius: tredicesimo) motivo la ricorrente principale si duole, sotto il profilo della insufficiente motivazione, della misura della rideterminazione del t.f.r. conseguente la riduzione del credito riconosciuto a titolo di straordinario, ed inoltre della conferma degli importi riconosciuti a titolo di tredicesima e quattordicesima, senza valutare quanto al riguardo affermato da taluni testi, e della effettiva durata del rapporto di lavoro, in contrasto con le testimonianze escusse.

Il motivo risulta inammissibile, richiedendo alla Corte un riesame diretto delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie di causa.

6. Con il ricorso incidentale, il L. lamenta la riferita limitazione dell’importo dovuto a titolo di lavoro straordinario senza una effettiva motivazione al riguardo.

Il ricorso è infondato, posto che, come sopra osservato, la corte di merito ha accertato che il L. trascorreva molti pomeriggi in attività estranee al lavoro, sicchè, nell’ambito del suo prudente apprezzamento delle emergenze istruttorie e delle circostanze del caso, ha motivatamente ritenuto di dover ridurre nella misura anzidetta il credito vantato per lavoro straordinario, nè il L. specifica per quale ragione tale riduzione dovrebbe ritenersi erronea.

7. I ricorsi debbono dunque rigettarsi.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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