Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-05-2012, n. 7645

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La S.T.P., Società Tiburtina di Pubblicità a r.L, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore del T., della somma ivi indicata e quantificata in via equitativa, a titolo di indennità di preavviso, indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, indennità di incasso ed altre voci contrattuali, con riferimento al rapporto di agenzia intercorso tra le parti dal 1987 al 1994.

L’appellato si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al gravame.

Con sentenza non definitiva depositata il 6 settembre 2006, la Corte d’appello di Roma respingeva il primo dei motivi di gravame (relativo alla infondatezza della domanda del T.) e, in accoglimento del secondo motivo, dichiarava la nullità della condanna al pagamento di L. 180.000.000 pronunciata in via equitativa dal Tribunale, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 432 c.p.c. Con sentenza definitiva, depositata il 18 marzo 2008, la Corte capitolina, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la società S.T.P. al pagamento, in favore del T., della minor somma di Euro 38.810,25. Per la cassazione di tali sentenze propone ricorso il T., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Si costituiva la società S.T.P. con controricorso. La società M.T. & T. s.r.l., il cui intervento in causa era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale, ed il cui appello era stato dichiarato nullo dalla corte di merito, restava intimata.

Motivi della decisione

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla possibilità del giudice di prime cure di pronunziare una condanna equitativa sul quantum debeatur in conseguenza del comportamento ostruzionistico dalla controparte per quanto attiene alla spettanza del pagamento delle provvigioni indirette ed alla conseguente maggiorazione dell’indennità di cessazione del rapporto: art. 1748 c.c., comma 2;

artt. 116, 210 e 432 c.p.c. all’art. 360 c.p.c., n. 3 per quanto attiene la sentenza non definitiva n. 8523/05 e successiva sentenza definitiva n. 8469/2006". Formulava il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "dica la S.C. se, ai sensi dell’art. 432 c.p.c. e dell’art. 1748 c.c., comma 2, e degli artt. 116 e 210 c.p.c., nel caso in cui Vagente chieda il pagamento di provvigioni spettantigli per gli affari direttamente conclusi nella zona assegnatagli in esclusiva, e la mandante, nonostante l’ordine di esibizione dei documenti contabili, rifiuti l’esibizione e renda impossibile il reperimento dei detti documenti contabili e si rifiuti di comparire in udienza senza alcun giustificato motivo rendendo impossibile l’esperimento della disposta consulenza tecnica, giustifichi o meno, atteso che era stata raggiunta la prova della sussistenza del diritto del ricorrente a percepire le provvigioni c.d. indirette, (che il giudice) determini equitativamente ed in misura non palesemente sproporzionata, l’entità delle spettanze dell’agente e se, in tal caso, la reiezione della domanda si risolva in una pronunzia di non liquet contraria al diritto".

Il quesito, e con esso il motivo (Cass. sez. un. 9 marzo 2009 n. 5624) è inammissibile, non solo per contrasto col principio secondo cui esso "deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame", ma anche per richiedere alla Corte un inammissibile riesame dei fatti (ex multis, Cass. sez. un. 28 settembre 2007 n. 20360).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "omessa ed erronea motivazione in relazione alla mancata liquidazione delle provvigioni indirette ed alla conseguente maggiorazione dell’indennità di cessazione del rapporto, art. 1748 c.c., comma 2; artt. 116, 210 e 432 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per quanto attiene la sentenza non definitiva n. 8523/2005 e la successiva sentenza definitiva n. 8469/2006". Il motivo è inammissibile difettando del prescritto quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Considerato che la società STP risulta cancellata dal registro delle imprese dal 14 gennaio 1997; che tale cancellazione non ha comportato l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2456 cod. civ., comma 2 essendo ancora pendenti rapporti giuridici (ex multis, Cass. 27 maggio 1996 n. 4884; Cass. 3 novembre 1999 n. 12274), mentre tale effetto ha comportato a decorrere dal 1 gennaio 2004 per effetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il controricorso risulta inammissibile.

Ciò giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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