Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41183

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M. presso il tribunale di Locri ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 7.4.2011 del tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame dell’ordinanza di custodia in carcere emessa il 15.10.2011 dal gip del tribunale di Locri nei confronti di L.R. indagato dei reati di detenzione di pistola e ricettazione dell’arma, dichiarava l’inefficacia della misura per non rinvenirsi nel fascicolo del P.M., il verbale dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato ai sensi dell’art. 294 c.p.p. nè fono-registrato nè in forma riassuntiva.

Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, denuncia con fondamento l’illegittimità del provvedimento per essere stato trasmesso il verbale dell’interrogatorio dell’indagato arrestato, reso in forma riassuntiva in sede di udienza di convalida alla presenza del proprio difensore di fiducia. Invero l’audizione dell’arrestato o del fermato nel giudizio di convalida, condotta dal giudice con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p., al fine di accertare le condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari, la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura, attua le finalità di garanzie proprie dell’interrogatorio, che, pertanto, qualora sia applicata una misura cautelare, non deve necessariamente essere ripetuto (v., per tutte, Sez. 6, 9.4/22.5.1991, Nangaro, Rv 187264)-.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale dei Reggio Calabria per il giudizio di riesame. Si comunichi per quanto di competenza al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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