Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41182

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con ordinanza del 28.5.2011 il tribunale di Agrigento, in sede di decisioni delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., rilevava il conflitto negativo di competenza con il tribunale di Treviso che, con sentenza 5.10.2010, aveva dichiarato la proprio incompetenza territoriale, con la conseguente trasmissione degli atti al tribunale agrigentino, a conoscere dei reati a carico di A.O. + 7, imputati dei reati di immigrazione clandestina di persone extra – comunitarie da destinare alla prostituzione – D.Lgs n. 286 del 1998, art. 123 ter, lett. a), e di sfruttamento della prostituzione – L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4), 6) e 8) e art. 4 comma 1, n. 1) e art. 9. Secondo il giudice che aveva declinato per primo la competenza, premesso che il locus commissi delicti doveva determinarsi in relazione alla consumazione del reato più grave, pacificamente ritenuto dai due giudici configgenti il delitto di immigrazione illegale come contestato, la competenza doveva radicarsi presso il giudice siciliano per essersi introdotte le donne clandestine in Italia sbarcando nell’isola di Lampedusa. Secondo il giudice remittente, invece, la competenza doveva radicarsi in Treviso, dove risiedevano ed erano state promosse le condotte di promozione, direzione, organizzazione del viaggio delle donne destinate a prostituirsi nel predetto luogo.

-1- Il conflitto, ammissibile in rito, per la determinazione dei due Giudici sopra indicati di declinare la competenza, deve decidersi stabilendo la competenza del tribunale di Treviso.

I giudici di Agrigento, a sostegno della loro decisione, richiamano il precedente giurisprudenziale alla cui stregua ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina finalizzata alla prostituzione, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1 e 3 ter, qualora non sia individuabile, a norma dell’art. 8 c.p.p., comma 3, il luogo di inizio della consumazione (essendo rimasta ignota la frontiera attraverso cui sono stati introdotti nel territorio nazionale gli stranieri da avviare alla prostituzione), trova applicazione il criterio sussidiario previsto dall’art. 9 citato codice, comma 1, che fa riferimento all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione (sez. 1, 13.11/12.12.2007, Confl.

Comp. In proc. Serban, e a. Rv. 238429; ed ancora Sez. 3, 19.5/4.10.2005, Nikolli e a., Rv 232390). Nota, nel caso di specie, la frontiera – l’isola di Lampedusa -, ne doveva conseguire la chiara individuazione della competenza territoriale.

-2- Ma il riferimento giurisprudenziale non è nella specie conferente. Invero, la fattispecie in esame, si caratterizza per modalità di condotte più articolate di quelle considerate nei precedenti giurisprudenziali citati, che hanno riferimento peraltro alla formulazione meno recente dell’art. 12 cit., centrata,e solo, sugli "atti diretti a procurare l’ingresso nello Stato". L attuale formulazione della disposizione ha implementando l’elemento oggettivo del reato de quo, integrando la condotta originariamente prevista con altre quale quelle di chi "procura, dirige organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri in Italia" in violazione delle norme sulla immigrazione. Anche se la vecchia indicazione della condotta consentiva una interpretazione tale da ricomprendere nello schermo normativo la previsione di quelle condotte specificatamente finalizzate a consentire l’arrivo in Italia degli stranieri, e quindi condotte di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all’ingresso di stranieri, la nuova disposizione segnala a tinte forti il carattere alternativo delle condotte espressamente tipicizzate, nel senso che, ferma restando la natura di reato eventualmente permanente degli atti atipici, perchè "altri diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato…", il reato si considera ora consumato una volta compiute le condotte nel territorio italiano per l’appunto alternativamente considerate e tipicizzate: la direzione, la promozione, l’organizzazione, il finanziamento per l’ingresso abusivo in Italia.

-3- Ora, alla stregua della formulazione delle imputazioni, l’ingresso in Italia delle straniere extra – comunitarie ai fini dello sfruttamento della loro prostituzione è stato preceduto da una attività svolta compiutamente in Italia per l’appunto di direzione, promozione ed organizzazione, costitutive, le predette attività, della compiuta realizzazione dell’elemento oggettivo del delitto, dovendosi configurare l’ingresso in Italia come un post- facum assorbito nel disvalore giuridico sociale della pregresse condotte promozionali all’ingresso. E del resto già la giurisprudenza vigente prima della innovazione legislativa dell’art. 12 cit. riteneva che il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ( D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, e L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 11) non richiedeva, con riferimento alla mera condotta degli "atti diretti….", per il suo perfezionamento che l’ingresso illegale dello straniero fosse effettivamente avvenuto. (Sez. 3, 19.5/4.10.2005, Nikolli e a., Rv 232390; Sez. 1, 23.6/25.10.2000, Habibi, Rv 217165).

Ne consegue che essendosi realizzata compiutamente in Italia la condotta alternativa della organizzazione e della promozione per introdurre abusivamente in Italia le extra-comunutarie, il locus commissi delicti deve puntualizzarsi nel territorio dove si sono svolte le predette condotte, pacificamente in Treviso.

P.Q.M.

Dichiara al competenza del tribunale di Treviso, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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