Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41181

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 10 marzo 2011 e depositata il maggio 2001, il Tribunale ordinario di Bari, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze;

in materia di misure cautelari personali, rigettando l’appello del Pubblico Ministero, ha confermalo l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lucera, 20 dicembre 2010, di sostituzione con gli arresti domiciliari della custodia cautelare in carcere, applicata al sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, F.G., giusta provvedimento del 10 dicembre 2010, per il delitto di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2. 2. – Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica, mediante atto recante la data del 24 maggio 2011, col quale denunzia inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3.- Con atto dell’11 agosto 2011 il ricorrente rinuncia alla impugnazione, in esito alla intervenuta assoluzione dell’imputato, giusta sentenza del Tribunale ordinario di Lucera – Sezione distaccata di Rodi Garganico.

Il difensore dell’imputato, mediante atto del 24 agosto 2011, insta per la declaratoria di non luogo a procedere.

4. – Alla rinuncia alla impugnazione del Pubblico Ministero ricorrente consegue l’effetto della inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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