Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-12-2011, n. 999 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza n. 641 del 10 aprile 2003, il T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania accoglieva i ricorsi n. 1304/1999 e n. 2063/2000 proposti dalla Provincia di Enna per l’annullamento, rispettivamente, del decreto dell’Assessore regionale Enti locali n. 2141 del 24 dicembre 1998, concernente il diniego di finanziamento per 24 unità di personale (su 35 richieste) e del decreto dello stesso Assessore n. 101 del 12 gennaio 2000, concernente il diniego di finanziamento di quattro posti, ai sensi dell’art. 45, comma sesto, della legge regionale n. 6/1997.

Ad avviso del T.A.R. era fondata la censura, comune ai due ricorsi, di difetto di motivazione.

Con il decreto n. 2141 del 1998, l’Assessorato avrebbe accertato il fabbisogno per l’anno 1998, riducendo le richieste della Provincia, ma non avrebbe enunciato compiutamente le ragioni di tale decisione.

L’unica motivazione inserita nel provvedimento si riferirebbe al posto di cantoniere, ma non si spenderebbe alcuna parola per gli altri posti.

Analogamente, il decreto n. 101 del 12 gennaio 2000, concernente la rideterminazione del fabbisogno per l’anno 1999, non conterrebbe sufficiente e chiara motivazione.

Invero, nella parte motiva del decreto si farebbe riferimento a oltre dieci figure e posti senza che si possano ricavare in modo chiaro i posti non riconosciuti e le relative motivazioni.

In particolare, per quanto riguarda il posto di centralinista, si farebbe riferimento a un atto dell’Ufficio legislativo e legale n. 2162/1998, che non è allegato al provvedimento e non è stato prodotto in giudizio.

2) L’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ha proposto appello contro la summenzionata sentenza. La difesa dell’Amministrazione ha riepilogato lo stato dei rapporti tra l’Assessorato regionale e la Provincia di Enna con riferimento ai finanziamenti e alla rideterminazione del fabbisogno dal 1996 al 1999.

3) Resiste al gravame la Provincia di Enna.

4) Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, l’appello è stato trattenuto in decisione.

5) L’appello è infondato.

I motivi di appello dovrebbero essere dichiarati inammissibili in applicazione del pacifico giurisprudenziale secondo il quale la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fondamento dell’illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 novembre 2009, 6997 e Sez. V, 15 novembre 2010, n. 8040).

In ogni caso, l’appello è infondato.

La ricostruzione operata dalla difesa dell’Amministrazione non tiene conto, tra l’altro, che i decreti relativi agli anni 1997 e 1998 sono stati impugnati con ricorsi straordinari e che il Presidente della Regione ha annullato i decreti stessi con decreto del 2001.

Appare quindi evidente il difetto di motivazione e di istruttoria che vizia irrimediabilmente gli atti impugnati, come rilevato dal T.A.R. con considerazioni che questo Collegio integralmente condivide.

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo o eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente e irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la loro natura pubblica.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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