Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41178 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Roma, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il 29 settembre 2010, ha rigettato l’istanza di rideterminazione della pena per effetto della continuazione, proposta nell’interesse di L.M., ai sensi dell’art. 671 c.p.p., con riferimento ai reati oggetto di due sentenze di condanna, ivi compiutamente indicate.

2. – Il condannato propone, personalmente, ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, chiedendone l’annullamento, in quanto il giudice dell’esecuzione, nel disattendere l’istanza, non aveva valutato adeguatamente le risultanze processuali, dalle quali emergeva compiutamente, a prescindere dalla sua condizione di tossicodipendenza, l’unicità del progetto delittuoso In cui dovevano ricondursi gli episodi delittuosi giudicati con le indicate sentenze, relativi entrambi a reati di rapina ai danni di uffici postali, commessi con le stesse modalità (uso delle armi e di una moto per la fuga) in un arco temporale limitato (dieci giorni) e nel medesimo contesto territoriale.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione, è fondata e merita accoglimento.

Premesso, infatti, che l’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p., e che tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia del reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1587 dell’1/3/2000, dep. il 20/4/2000, Rv. 215937, imp. D’Onofrfo), dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge che il giudice dell’esecuzione abbia proceduto ad un’approfondita e completa disamina di tali elementi, risolvendosi la stessa in affermazioni astratte che non illustrano, in particolare, le effettive ragioni per cui la commissione dei reati oggetto dell’Istanza doveva ritenersi indicativa soltanto di una generica inclinazione a commettere reati, senza denotare la esistenza di una deliberazione di un programma criminoso, e ciò nonostante la dedotta prossimità temporale e la medesimezza del movente delle varie azioni criminali, Individuato nella condizione di tossicodipendenza; insufficienza argomentativa certamente non trascurabile ove si consideri che la rilevazione di una compresenza di plurimi elementi indicatori dell’unicità del disegno criminoso (natura omogenea dei reati; loro prossimità temporale; identità del movente), anche in base ad elementari regole mutuabili dalla teoria delle probabilità, non può non esplicare un "effetto moltiplicatore" riguardo all’eventualità dell’effettiva sussistenza del dato da accertare.

2. Presentando l’ordinanza impugnata, l’evidenziata insufficienza motivazionale, il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, per nuovo esame dell’istanza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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