Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41175 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 10 febbraio 2011, e depositata il 23 febbraio 2001, la Corte di appello di Broscia, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto – per quanto qui rileva – la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata dal condannato B.B., tra il delitto di rapina, commesso il (OMISSIS) (e giudicato da quella Corte territoriale con sentenza del 30 maggio 2006) e gli altri delitti di rapina (e connessi reati) per i quali l’instante ha riportato condanna, motivando con riferimento all’intervallo cronologico (di quindici mesi) intercorso tra la succitata rapina del 23 maggio 2005 e la altre e alla custodia cautelare in carcere intervenuta medio tempore.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Saverio diesi, mediante atto recante la data dell’8 marzo 2005 col quale don inizia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), inosservanza dell’art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., censurando l’omessa considerazione del dedotto stato di tossicodipendenza che aveva indotto il B. a programmare tutte le rapine per procurarsi il denaro necessario per "soddisfare il continuo bisogno di stupefacenti". 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell’8 giugno 2011, osserva: il giudice della esecuzione non ha considerato lo stato di tossicodipendenza del condannato e ha illogicamente valutalo l’intervallo cronologico tra i reati a fronte della carcerazione, medio tempore intercorsa, negativamente apprezzando la circostanza che, invece, spiega la sospensione della attività criminosa.

4. – Il ricorso è fondato.

L’ultimo inciso dell’art. 671 c.p.p., comma 1, siccome novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1-vicies, stabilisce: "Fra gli elementi che incidono sulla applicazione della disciplina del reato continualo vi è la consumazione di più reali in relazione allo stato di tossicodipendenza".

Inoltre questa Corte suprema ha fissato il principio di diritto secondo il quale "in tema di continuazione, l’arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è di per sè idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reali successivamente commessi, nè, di conseguenza, è ostativo all’applicabilità del regime di cui all’art. 81 c.p."; sicchè il giudice di merito deve "verificare se, in concreto, l’arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l’applicazione dell’istituto della continuazione" (Sez., 4, 6 marzo 2007, n. 20169, Antonucci, massima n. 236611).

La ordinanza impugnata risulta, pertanto, viziata dalla inosservanza dell’art. 671 c.p.p. e, in relazione alla considerazione della detenzione medio tempore subita dall’instante, dalla erronea applicazione dell’art. 81 c.p. alla luce della giurisprudenza di questa Corte suprema.

Conseguono l’annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame alla Corte territoriale la quale, tenuto conto della deduzione del condannalo circa lo stato di tossicodipendenza, nonchè – nei sensi indicati – del periodo intermedio di custodia cautelare in carcere, accerterà, attraverso l’analisi delle condotte e delle relative circostanze (illustrate nelle sentenze di condanna), se ricorrano elementi che accreditino la conclusione che fin dal momento della perpetrazione della prima rapina del (OMISSIS) B. avesse, in concreto deliberato (sia pur nelle linee generali) la commissione degli altri reati, successivamente eseguiti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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