T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9824

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con atto notificato il 6 ottobre 2004, depositato nei termini, il Colonnello in s.p.e. dei Carabinieri A.M. ha chiesto l’annullamento del decreto n. 106 datato 13 agosto 2004 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico datato 14 giugno 2004 avverso la scheda valutativa n. 63 relativa al periodo 1 novembre 2002 – 14 settembre 2003 che, pur se conclusa con il giudizio apicale di eccellente, ha subito una "deminutio" nella nota aggiuntiva che è stata abbassata da "vivissimo compiacimento" a "vivo apprezzamento", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione e falsa applicazione del D.M. 571/93 e della circolare prot. n. 87/093/700 dello Stato Maggiore Esercito datata 27 luglio 1994 nonché della circolare prot. n. 561/11211990 datata 11 dicembre 1995; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione del D.M. 603/2003; violazione dei principi generali dell’azione amministrativa ed in particolare dell’art. 97 Cost. nella parte in cui prevede il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà, apoditticità della motivazione.

Si sostiene che il termine di 90 giorni per la chiusura del procedimento di valutazione previsto dal D.M. 603/93 è stato abbondantemente superato. Inoltre la scheda valutativa impugnata contrasta con le risultanze della scheda precedente in quanto non contiene alcuna valida giustificazione a supporto dell’operato "declassamento" nella formulazione della conclusiva espressione elogiativa.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 14 aprile 2005, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il decreto ministeriale con il quale si respinge il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la scheda valutativa n.63, relativa al periodo 1 novembre 2002 – 14 settembre 2003 che, pur se conclusa con il giudizio apicale di "eccellente" ha subito una "deminutio" nella nota aggiuntiva che è stata abbassata da "vivissimo compiacimento" a "vivo apprezzamento".

Il ricorso si appalesa fondato sotto il profilo della dedotta carenza di motivazione che inficia la valutazione impugnata.

Va, infatti, premesso che la Sezione ritiene, pur ribadendo il noto principio della autonomia ed indipendenza dei giudizi valutativi formulati nei confronti del personale militare, che una modifica in pejus della considerazione riservata alla personalità e/o professionalità dell’Ufficiale debba necessariamente essere sorretta da una congrua motivazione che ne dimostri, con carattere di concretezza e completezza, il fondamento.

Va, pertanto, condiviso l’orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante T.A.R. PUGLIA – Lecce – Sez. I – 22 gennaio 2002, n. 124), secondo il quale i giudizi valutativi, nel caso in cui siano peggiorativi rispetto a quelli ottenuti dal ricorrente negli anni immediatamente precedenti, necessitano di una idonea motivazione e di una precisazione in ordine agli elementi che, in concreto, abbiano determinato una criticità circa il servizio svolto dal ricorrente, in modo tale da consentire al giudice amministrativo di sindacare il corretto esercizio del potere tecnicodiscrezionale dell’Amministrazione, sia sotto il profilo della sua congruenza logica, sia sotto quello dell’accertamento dei presupposti di fatto della valutazione impugnata.

Nel caso in esame non è dato rinvenire alcun elemento idoneo a giustificare il "declassamento" valutativo di cui è causa, anche alla luce del fatto che l’Ufficiale compilatore, nell’attribuire la qualifica di "eccellente", formulava il proprio lusinghiero giudizio nel senso di considerare il ricorrente "meritevole di vivissimo compiacimento" mentre il 1° revisore, pur condividendo la qualifica finale attribuita, riteneva il ricorrente meritevole di "vivo apprezzamento". Nel giudizio complessivo finale si riconosceva che il rendimento fornito dal ricorrente, anche negli incarichi retti interinalmente, è stato di elevato livello, per cui si confermava la qualifica finale di "eccellente" esprimendo vivo apprezzamento. Dall’esame della valutazione impugnata non si rileva la presenza di alcun elemento e/o circostanza di fatto idonea a giustificare la formulata reformatio in pejus rispetto alla precedente scheda valutativa, così come l’assenza di una valida motivazione che giustifichi il drastico mutamento del giudizio (che, se in precedenza espresso nel senso di "eccellenza" con aggiuntiva espressione di "vivissimo compiacimento", ora è accompagnato da un mero rilievo di "vivo apprezzamento").

Appare, pertanto, evidente che la gravata scheda valutativa non sfugge alla dedotta censura, sotto i profili della illogicità, contraddittorietà e, soprattutto, carenza della motivazione, con riferimento ai precedenti giudizi valutativi vantati dal ricorrente, atteso che la suddetta scheda non fornisce, in presenza di precedenti costantemente favorevoli, per il ricorrente, una adeguata motivazione in ordine alle eventuali flessioni nel rendimento ed alle carenze nelle doti riscontrate a carico dello stesso.

Conclusivamente, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, mentre ogni altra censura non espressamente esaminata può considerarsi assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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