T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9822

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del giudizio di non idoneità formulato dalla Sottocommissione per l’accertamento attitudinale in data 6 luglio 2011 comportante la sua esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al 14° corso biennale (20112012) di 112 allievi marescialli dell’Esercito, con il quale il ricorrente, a seguito di un ulteriore colloquio di approfondimento, ha ottenuto una valutazione di "scarso" nelle seguenti caratteristiche attitudinali: a) carenza delle aspettative, afferente all’area dell’adattabilità al contesto militare; b) gestione dello stress e autocontrollo, afferente all’area emozionale;

CONSIDERATO che il ricorrente contesta il gravato giudizio deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta, lamentando che in data 30 maggio 2011 era stato dichiarato idoneo all’accertamento attitudinale quale allievo ufficiale del 193° Corso dell’Accademia Militare dell’Esercito;

CONSIDERATO che, in linea con una consolidata giurisprudenza, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, costituiscono pur sempre l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto, come nel caso in esame, l’idoneità attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto;

RITENUTO, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità psicoattitudinale dei candidati va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998, n.1392; T.A.R. LAZIO – Sez. I bis – 18 agosto 2003, n.7145);

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione versata in atti dall’Amministrazione in ottemperanza alla precedente ordinanza istruttoria n. 7112/2011 di questa Sezione emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla vigente normativa per il reclutamento nell’Esercito;

CONSIDERATO che l’esame di tale documentazione non ha palesato alcun plausibile elemento sintomatico di eccesso di potere nella valutazione e nel giudizio resi, attesa la specificità e la completezza degli accertamenti sanitari a cui il ricorrente è stato sottoposto sia sotto il profilo psicologico che psichiatrico;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la lamentata contraddittorietà del gravato giudizio rispetto al precedente giudizio di idoneità nell’accertamento attitudinale quale allievo ufficiale del 193° Corso dell’Accademia Militare dell’Esercito, la stessa non si rinviene atteso che le due procedure selettive non sono comparabili, sia per la qualifica di accesso, sia per la modalità di selezione (diversa per le due procedure), sia per le date in cui sono state espletate (circostanza questa che può comportare una diversa situazione psicoattitudinale del soggetto valutato);

RITENUTO, infine, che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini del reclutamento nell’Esercito, per cui si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale, con la conseguenza che non possono condividersi i motivi di censura relativi alla pretesa inidoneità dei colloqui svolti in sede di accertamento attitudinale, nonché alla sostenuta inadeguatezza motivazionale della gravata determinazione.

Il ricorso va, dunque, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *