Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 7 gennaio 2011 e depositata il 10 gennaio 2011, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l’incidente, proposto ai sensi dell’art. 669 c.p.p., da C.P., condannato per il delitto di lesioni colpose in danno di T.A., giusta sentenza di quella Corte territoriale 3 maggio 2007 (irrevocabile dal 24 luglio 2007), motivando che non era influente la allegata sentenza del Tribunale ordinario Bergamo, 6 luglio 2005 (irrevocabile dal 20 settembre 2005), di assoluzione del C., perchè il fatto non sussiste, dalla contravvenzione prevista e punita dalla L. 19 settembre 1994, n. 626, art. 6, contestata in relazione alla vendila della pressa idraulica a pistone mobile, costituente il mezzo di produzione del delitto.

Il Collegio ha motivato: i fatti oggetto delle due pronunce sono diversi; peraltro, mentre la sentenza assolutoria si fonda sulla "mera carenza di accertamento", quella di condanna ha operato "un analitico e dettagliato accertamento" e aveva escluso che il sinistro fosse derivato dall’uso "improprio" della pressa da parte della vittima infortunata.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Fulvio Vitali, mediante atto recante la data del 10 febbraio 2011, col quale sviluppa dichiara promiscuamente di denunciare, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il difensore sostiene: nulla rileva la diversità delle condotte oggetto delle due sentenze; ciò che conta è il "rapporto potenzialmente conflittuale tra le due decisioni"; tra i giudicati ricorre "incompatibilità logica", in quanto la contravvenzione è "presupposto necessario" del delitto colposo; erroneamente il giudice della esecuzione ha valutato le sentenza "sulpiano del merito"; la intervenuta assoluzione dalla contravvenzione precludeva per il divieto del ne bis in idem la successiva condanna per il reato di lesioni colpose.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 16 giugno 2011, rileva: è palese la diversità dei fatti e delle relative imputazioni; non ricorre la ipotesi contemplata dall’art. 649 c.p.p.; il confitto tra gli accertamenti da semmai luogo alla revisione; in tal senso può essere convertita la impugnazione per la "eterogeneità dei mezzi processuali". 4. – Il ricorso è infondato.

La tesi sostenuta dal ricorrente è erronea.

Questa Corte ha, infatti, fissato il principio di diritto secondo il quale: "la disciplina contenuta nell’art. 669 c.p.p., in tanto è applicabile in quanto la pluralità di sentenze, oltre che lo stesso imputato, concernano lo stesso fatto, inteso quest’ultimo come coincidenza fra tutte le componenti delle concrete fattispecie" (Sez. 1, 22 novembre 1993, n. 5036, Nappo, massima n. 196505).

E, nella specie, siffatta perfetta coincidenza non è pacificamente configurabile tra la contravvenzione (dalla quale il ricorrente è stato assolto) e il delitto colposo (pel quale ha successivamente) riportato condanna.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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