T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9821

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 6 aprile 2011, depositato nei termini, il Sig. V.N. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati – I Reparto, prot. n. 18583 in data 2 febbraio 2011, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime del dovere di cui alla legge n. 243/2005, quale "equiparato" per avere contratto l’infermità "leucemia mieloide cronica".

A sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, ha fatto presente che il Comitato di verifica per le cause di servizio nell’adunanza del 5 luglio 2011, ha modificato il precedente parere negativo oggetto di impugnazione, per cui l’Amministrazione della Difesa si è determinata favorevolmente sulla istanza del ricorrente riservandosi di liquidare con ragionevole tempestività le somme di spettanza del ricorrente; conclusivamente la difesa erariale ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Anche la difesa del ricorrente, nella memoria conclusiva, si è associata alla richiesta di parte resistente al fine della dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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