CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 12 maggio 2011, n.10527 DANNO NON PATRIMONIALE DA UCCISIONE DEL CONGIUNTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con unico complesso motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., 2, 29, 30 e 31 Cost., in relazione all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché “erronea e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto tardiva la domanda di risarcimento del “danno non patrimoniale subito per la prematura e violenta scomparsa dell’unico giovanissimo figlio (G. anni 19), nella sua componente c.d. esistenziale ovvero da perdita del rapporto parentale e/o da lesione di interessi della persona tutelati a livello costituzionale”, laddove “in primo grado … (cfr. conclusioni di 1^ grado) avevano richiesto il risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non), indicando come voci, il danno morale, il danno biologico e il danno patrimoniale (c.d. classico sistema tripolare del danno alla persona)”, mentre nell’“atto di appello la richiesta era riferita a tutti i danni patiti e patiendi (cfr. conclusioni atto di appello)”, sicché “é evidente … che il petitum attoreo comprendeva anche il pregiudizio esistenziale non patrimoniale".

Si dolgono ulteriormente dell’“errata riconduzione del danno non patrimoniale c.d. esistenziale e/o da lesioni di valori essenziali della persona costituzionalmente garantiti all’interno della categoria del c.d. danno biologico iure proprio”.

Lamentano che la corte di merito “erra clamorosamente quando afferma che il pregiudizio non patrimoniale rivendicato dai genitori” costituisce “un duplicato del danno biologico iure proprio attribuito con riferimento a quella depressione dell’umore e delle funzioni vitali indicate come contenuto del preteso danno esistenziale”, giacché il “pregiudizio esistenziale di natura non patrimoniale (alias danno parentale), si distingue nettamente dal danno biologico iure proprio (patologia depressiva accertata dal CTU prof. A. )“ il cui “contenuto … era rappresentato dalla lesione ad un interesse giuridico diverso sia dal bene salute in senso proprio… che dall’interesse all’integrità morale”.

Lamentano, ancora, che “la domanda … era diretta ad ottenere il risarcimento per l’indubbia esterna modificazione peggiorativa subita dalla loro sfera esistenziale/parentale, ampiamente tutelata nella Carta Costituzionale (artt. 2, 29, 30 e 31), nella legislazione ordinaria (art. 143 e ss. c.c.) e in quella speciale nazionale ed internazionale (artt. 1 e 2 L. 898/1970, art. 8 comm. 1 L. 845/1955 – Convenzione europea diritti fondamentali dell’uomo – Costituzione europea) … pregiudizi che hanno irrimediabilmente inciso e continueranno ad incidere negativamente ed in modo devastante sulla qualità della vita e quindi sull’esistenza dei ricorrenti, i quali a causa dell’illecito hanno dovuto sopportare il totale stravolgimento della loro "agenda esistenziale" e la privazione di tutti i riti, anche piccoli (ma solo apparentemente insignificanti) del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla sera, l’alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena, i regali inattesi, la casa vuota, l’assenza di rumore nella camera del figlio; pregiudizi tutti, questi, che nulla hanno a che fare con la patologia depressiva (danno biologico iure proprio) subita dai genitori di G. . Questo era ed é il "contenuto" del danno non patrimoniale richiesto dai genitori di G., contenuto che non coincide … con la semplice "depressione dell’umore e delle funzioni vitali", le quali, se idonee a sfociare in una vera e propria patologia accertabile dalla scienza medica, rientrano all’interno del danno biologico iure proprio”.

Il motivo é in parte inammissibile e in parte infondato, nei termini di seguito indicati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..

A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche in dottrina, l’onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., l/7/2009, n. 15405).

Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero al riguardo la prova presuntiva (v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n. 29832).

La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: v. Cass., 6/4/2011, n. 7844) dello stretto congiunto può essere invero data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass., 12/6/2006, n. 13546), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

Le presunzioni valgono in realtà a sostanzialmente facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne é onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (v. Cass., 12 giugno 2006, n. 13546).

Come anche in dottrina posto in rilievo, la presunzione semplice o hominis si caratterizza perché il fatto che la fonda va provato in giudizio, mentre nella presunzione legale é stabilito dalla legge che, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuole imporre conclusioni indefettibili, ma introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che può anche presentare qualche margine di opinabilità nell’operata riconduzione, in base a regole (elastiche) di esperienza, del fatto ignoto da quello noto; mentre, quando queste regole si irrigidiscono, assumendo consistenza di normazione positiva, si ha un fenomeno qualitativamente diverso e dalla praesumptio hominis si trapassa nel campo della presunzione legale (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 16 marzo 1979, n. 1564; Cass., 7 luglio 1976, n. 2525).

Una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata, e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l’onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., 27/11/1999, n. 13291. Diversamente v. peraltro Cass., 16/3/1979, n. 1564).

A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c., sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il “fatto base” (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Quando ammessa, la presunzione, in assenza di prova contraria, impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Anche nella giurisprudenza di legittimità si é con riferimento alla prova per presunzioni semplici sottolineato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Non occorre cioé che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088), ma é sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull’id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082).

In presenza di tale allegazione il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla tipicità di determinati fatti alla stregua della regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una “apparenza” basata sul tipico decorso degli avvenimenti.

Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non “più debole” della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), costituendo una "prova completa", sulla quale può anche unicamente fondarsi il convincimento del giudice (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n. 2643).

Il giudice, si é peraltro al riguardo precisato, attraverso il ricorso alle presunzioni (nonché mediante l’esplicazione se del caso dei poteri istruttori attribuitigli dall’art. 421 c.p.c.) può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell’onere di allegazione, concernente sia l’oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 6454).

Se dunque il danneggiato (quantomeno) alleghi il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare e che il decesso del (o le gravi lesioni subite dal) proprio congiunto all’esito del fatto evento lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determinare un’alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, dalla perdita (o anche solo dalla "lesione": cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l’id quod plerumque accidit normalmente discendono per lo stretto congiunto (v. Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez,, Un., 24/3/2006, n. 6572).

Il principio di integralità del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro.

Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell’ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore.

Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius, nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) é risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall’ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), e cioé purché sussista il requisito dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso, b) in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Fattispecie quest’ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il “pregiudizio di tipo esistenziale” consegue alla lesione dei “diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)” (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all’esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una “autonoma categoria di danno” (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell’ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. "danno estetico" che del c.d. danno alla vita di relazione"), sono risarcibili, si é ulteriormente sottolineato dalla Sezioni Unite, ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.

In base al principio in base al quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile, si é per altro verso da questa Corte ravvisata l’esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.

Al riguardo, va precisato, non si hanno invero duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o dall’inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato/creditore. Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844).

É invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

A tale stregua, i patemi d’animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata “onnicomprensiva” (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

In tal senso é da intendersi invero la statuizione secondo cui il ristoro della sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o, come nella specie, in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale.

In presenza di una liquidazione del danno morale che sia cioé stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei termini propri del danno c.d. esistenziale é allora senz’altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile 2010, n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell’ipotesi di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.

Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale) non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816).

Orbene, nel caso é rimasto accertato che il G.L. é deceduto all’esito del sinistro stradale in cui é stato coinvolto.

I genitori hanno domandato il ristoro anche del lamentato danno non patrimoniale conseguentemente sofferto.

La corte di merito, in riforma sul punto della decisione di primo grado, ha riconosciuto loro il risarcimento pure del danno biologico, negando viceversa il ristoro (anche) del “danno esistenziale, inteso come irreversibile peggioramento del loro precedente standard di vita”.

Tale pronunzia la corte di merito ha adottato “indipendentemente dalla tardività di tale domanda”, ritenendola “costituire, nella fattispecie concreta, un duplicato del danno biologico iure proprio, attribuito proprio con riferimento a quella depressione dell’umore e delle funzioni vitali indicate come contenuto del preteso danno esistenziale”.

A fronte di tale statuizione gli odierni ricorrenti, senza denunziare error in procedendo ex art. 112 c.p.c., e in violazione invero del principio di autosufficienza, giacché non riportano debitamente nel ricorso la domanda originaria e la censura mossa con l’atto d’appello alla sentenza di primo grado, del tutto apoditticamente lamentano di aver subito un danno che ha irrimediabilmente inciso “in modo devastante” sulla “qualità” della loro vita e della loro “esistenza”, a causa del “totale stravolgimento della loro agenda esistenziale“ in ragione della “privazione di tutti i riti, anche piccoli (ma solo apparentemente insignificanti) del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla sera, l’alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena, i regali inattesi, la casa vuota, l’assenza di rumore nella camera del figlio; pregiudizi tutti, questi, che nulla hanno a che fare con la patologia depressiva (danno biologico iure proprio) subita”.

“Questo era ed é”, essi concludono, “il contenuto del danno non patrimoniale richiesto”, che “non coincide … con la semplice depressione dell’umore e delle funzioni vitali, le quali, se idonee a sfociare in una vera e propria patologia accertabile dalla scienza medica, rientrano all’interno del danno biologico iure proprio”.

Orbene, quanto alla doglianza mossa dai ricorrenti relativamente alla tardività della domanda di risarcimento del danno esistenziale nel caso erroneamente ravvisata dalla corte di merito, va anzitutto sottolineato, da un canto, che essa non risulta invero correttamente formulata, non risultando nemmeno indicata la norma (processuale) di cui si intende nel caso denunziare la violazione (cfr. Cass., 16/1/2007, n. 828), oltre a non risultare osservato il principio di autosufficienza laddove viene fatto richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito senza che i medesimi risultino debitamente riportati nel ricorso [“In primo grado gli attori (cfr. conclusioni di 1^ grado) avevano richiesto il risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) … In atto di appello la richiesta era riferita a tutti i danni patiti e patiendi (cfr. conclusioni atto di appello)]. Per altro verso, che dal tenore del riportato passo della motivazione emerge invero evidente che la ritenuta tardività della domanda non é stata in realtà l’unica ratio decidendi al riguardo posta a base dell’impugnata decisione, essendo stata dalla corte di merito (“indipendentemente dalla tardività di tale domanda”) la doglianza in questione ritenuta altresì “priva di pregio” in quanto costituente “nella fattispecie concreta un duplicato del danno biologico iure proprio, attribuito proprio con riferimento a quella depressione dell’umore e delle funzioni vitali indicate come contenuto del preteso danno esistenziale”.

Deve quindi al riguardo osservarsi che, pur affermando di aver tenuto conto – nella complessiva liquidazione del danno non patrimoniale – anche dei "profili relazionali" dei danneggiati, la corte di merito, nel fare poi riferimento alla “depressione dell’umore e delle funzioni vitali” indicandoli come integranti il “contenuto” del preteso “danno esistenziale”, si esprime in termini effettivamente erronei, giacché alla stregua della regola vigente in base al principio di effettività tale aspetto o voce del danno non patrimoniale consiste invero propriamente nell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto.

É lo sconvolgimento foriero di “scelte di vita diverse”, in altre parole, lo sconvolgimento dell’esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare, nello “sconvolgimento” che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un’alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse, in conseguenza della perdita del rapporto parentale, ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

A tale stregua, non può allora sostenersi che allorquando ai fini della liquidazione di danno biologico vengono presi in considerazione anche i c.d. aspetti relazionali per ciò stesso tale aspetto o voce di danno possa considerarsi invero sempre e comunque assorbente il c.d. danno esistenziale (in tal senso v. invece Cass., 10/2/2010, n. 3906; Cass., 30/11/2009, n. 25236), essendo in realtà necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto in cui dell’aspetto del danno non patrimoniale convenzionalmente indicato come danno esistenziale si coglie il significato pregnante.

In tal senso deve pertanto correggersi, ai sensi dell’art. 384, 1 co., la motivazione dell’impugnata sentenza.

Per altro verso, non potendo – come sopra esposto – considerarsi in re ipsa, il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto [che i ricorrenti indicano come “pregiudizio esistenziale di natura non patrimoniale (alias danno parentale)”] é ristorabile laddove venga quantomeno allegata la degenerazione della sofferenza o patema d’animo in obiettivi profili relazionali.

Solamente in tal caso si determina invero l’inversione dell’onere della prova, con trasferimento sulla parte a cui sfavore essa opera dell’onere di dare la prova contraria idonea a vincerla.

Orbene, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, il suindicato pregiudizio esistenziale o da rottura del rapporto parentale non consiste invero nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelte di vita diversa, di cui gli odierni ricorrenti non hanno invero fornito alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione, non assolvendo pertanto (quantomeno) al su di essi incombente onere di allegazione idonea a determinare l’inversione probatoria propria e tipica delle presunzioni.

L’allegazione a tal fine necessaria, va sottolineato, deve in realtà concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioé circostanziata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico.

A tale stregua, non può allora al riguardo valorizzarsi nemmeno la deduzione (come detto relativa invero alla quotidianità della vita) dai ricorrenti operata alla privazione “del piacere di condividere gioie e dolori col figlio” e dei “riti, anche piccoli … del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla sera, l’alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena, i regali inattesi”. E a fortiori l’evocazione della “privazione del diritto e dovere di esercitare la potestà genitoriale” e del “diritto e dovere di educare un figlio”, trattandosi di figlio già maggiorenne ed introdotto nel mondo del lavoro (in qualità di operaio).

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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