Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41168

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- A.F. ricorre per cassazione, tramite difensore, avverso l’ordinanza 17/22.2.2011 del tribunale di sorveglianza di Milano, che, all’esito – il 7.7.2010 – del periodo di affidamento in prova correlato alla condanna patteggiata di mesi otto di arresto per la contravvenzione di cui all’art. 699 cpv c.p., infintagli con sentenza del tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio in data 5.2.2009, non dichiarava estinta la pena, per aver ritenuto i giudici della sorveglianza l’adesione al programma meramente formale, come evidenziato dalla cattura dell’ A. disposta dal gip del tribunale di Milano in data 13.7.2010 perchè tra l’altro, indagato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e finalizzata anche allo spaccio di stupefacenti.

-2- Con l’unico motivo di ricorso si contesta la correttezza del provvedimento perchè la valutazione giudiziale prodromica ad un giudizio negativo in merito all’esito della prova avrebbe dovuto fondarsi su fatti certi, su comportamenti del prevenuto che sfuggano a valutazioni probabilistiche, quali quelle afferenti all’emissione di un misura cautelare personale che, all’esito del giudizio, potrebbero essere sconfessate da una sentenza di piena assoluzione.

-3- Il ricorso non merita accoglimento perchè infondato. Premesso che in ordine ai sopra indicati reati è stato emesso il decreto di giudizio immediato per l’udienza 11.5.2011 dinanzi al tribunale di Milano, ai fini dell’estinzione della pena prevista dall’art. 47, u.c., dell’ordinamento penitenziario, l’integrale emenda del condannato costituisce il parametro di valutazione e, al tempo stesso, la causa giustificatrice dell’estinguersi del rapporto punitivo, essendo questo giunto al completo soddisfacimento dell’ineludibile funzione rieducativa assegnata alla pena dall’art. 27 Cost., comma 3. In tale prospettiva risulta quindi evidente che, dovendosi valutare in concreto non la mera condotta serbata nel corso della prova, ma, essenzialmente, i risultati che, sul piano dell’emenda, sono scaturiti dall’applicazione della misura, anche i comportamenti successivi alla scadenza del periodo di prova possono formare oggetto di apprezzamento agli effetti di quanto previsto dall’art. 47, u.c., dell’ordinamento penitenziario, ove tali comportamenti presentino caratteristiche tali da saldarsi alla condotta serbata ed all’esperienza maturata nel corso della prova, in un unico alveo finalisticamente orientato all’integrale recupero del condannato (in termini, Sez. 1, 22.6/22.7.1999, Berlingeri, Rv 213924). Ora la cattura e, di più il rinvio a giudizio immediato del prevenuto, presuppongono inequivocabilmente, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, comportamenti distonici rispetto alle finalità della misura alternativa alla detenzione, in ordine ai quali il ricorrente non ha ritenuto di svolgere alcun argomento critico onde depotenziarne il disvalore giuridico-sociale, solo svolgendo un discorso sul piano astratto con il richiamare il principio costituzionale di non colpevolezza fino all’esito del giudizio. Ma quel principio costituisce regola intranea al procedimento penale, non certo nella particolare prospettiva dell’affidamento in prova il cui esito negativo può collegarsi a condotte anti-sociali, a prescindere dalla loro rilevanza penale ai fini di una conclusiva dichiarazione di colpevolezza in ordine ai reati.

-4- Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della parte che lo ha proposto alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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