Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-05-2012, n. 7821

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La soc. SOFIM citò in giudizio la soc. SIB (poi Pirelli RE ed oggi Prelios spa) e l’Agenzia del Territorio, sostenendo che il promittente acquirente di un suo immobile s’era sciolto dal contratto preliminare stipulato, a causa della mancata cancellazione di un’ipoteca addebitabile all’illecito comportamento delle convenute.

Chiese, dunque, la condanna di queste ultime al risarcimento del danno, pari alla differenza tra il valore del bene immobile ed il maggior corrispettivo offerto dal promittente acquirente. Il Tribunale di Roma respinse la domanda. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello della SOFIM, ritenendo che non fossero stati proposti specifici motivi di gravame.

La SOFIM propone ricorso per cassazione attraverso quattro motivi.

Rispondono con separati controricorsi la Pirelli RE e l’Agenzia del Territorio. La Prelios RE Credit Servicing spa ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo sostiene la nullità della sentenza per aver fatto applicazione, la Corte d’appello, della disposizione dell’art. 281 sexies c.p.c., benchè questo procedimento sia previsto davanti al Tribunale in composizione monocratica. Il motivo è infondato essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la disposizione normativa dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – è applicabile anche al giudizio di appello, in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado (tra le varie, cfr. Cass. 23202/11, n. 21216/11, n. 2024/11).

Il secondo motivo sostiene la nullità della sentenza per mancata applicazione della disposizione di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009.

Il motivo è infondato, posto che, a norma dell’art. 58 della citata legge le disposizioni che modificano il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua data d’entrata in vigore.

Il giudizio in trattazione è stato instaurato con atto di citazione notificato il 10.10.2005, sicchè ad esso non s’applica l’art. 101 c.p.c. nella novellata formulazione.

Il terzo motivo – che censura la violazione dell’art. 342 c.p.c. – è infondato, in quanto la sentenza qui impugnata pone a confronto la ratio decidendi adottata dalla sentenza di primo grado ed i motivi d’appello svolti, deducendone, con motivazione congrua e logica, che essi: per un verso neppure "sfiorano" la motivazione concernente la posizione di mera mandataria di SIB spa, nonchè l’addebito rivolto dal giudice all’appellante di non avere osservato le formalità su di essa gravanti; per altro verso, attribuiscono, contro ogni evidenza, ad un documento (la lettera del 28 dicembre 2004) natura di fonte di ulteriore obbligazione a carico di SIB spa, senza contraddire le ragioni per le quali il Tribunale l’aveva intesa quale manifestazione di volontà di procrastinare la cancellazione dell’ipoteca in attesa delle suddetta formalità.

Il quarto motivo – che, rilevata la difformità tra motivazione (che afferma la "inammissibilità" dell’appello) e dispositivo (che conclude per il "rigetto" dell’appello) sostiene la nullità della sentenza per mancata motivazione riguardo al "rigetto" – è assorbito a seguito del rigetto dei precedenti motivi.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere le controparti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4500,00 oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia del Territorio, ed in complessivi Euro 5200,00 (di cui Euro 5000,00 per onorari) in favore di Prelios RE Credit Servicing spa, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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