Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41167 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

O.D., detenuto in espiazione della pena di anni 7, mesi due di reclusione e mesi 4 di arresto giusto il cumulo di pena della Procura della Repubblica di Torre Annunziata del 23.8.2010, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 23.2/4.3.2011 del tribunale di sorveglianza di Potenza, di rigetto, tra l’altro, della di lui istanza di affidamento in prova al servizio sociale, censurando, con il richiamo all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la motivazione giudiziale nella parte in cui l’osservazione scientifica della sua personalità non è stata ritenuta, favorevole ai fini della concessione del beneficio.

I giudici della sorveglianza hanno fatto riferimento esclusivo all’osservazione dell’equipe della casa circondariale di Foggia, all’esito della quale era stato formulato un piano trattamentale in forma strettamente intramuraria, per via del condizionante giudizio di scarsa capacità di autocritica del detenuto verso il vissuto deviante.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la manifesta contraddittorietà della motivazione per via che, da un lato, i giudici della sorveglianza hanno ritenuto necessario l’aggiornamento della osservazione dell’ O. presso la casa circondariale di Melfi, dove il detenuto era stato da ultimo trasferito, dall’altro non ne hanno atteso l’esito esplicitato da una relazione di sintesi, datata 8.2.2011, di contenuto opposto alla relazione pregressa, nel senso che in quest’ultima si proponeva un trattamento aperto ai permessi premio, nonchè una misura extra-muraria sostenuta dal lavoro.

La relazione viene allegata al ricorso.

Ne consegue la rilevazione di una falla determinante nel discorso giustificativo giudiziale nella misura in cui si ritiene, da un lato, elemento costitutivo, per la decisione, verificare gli esiti del trattamento nell’ultima sede carceraria del detenuto, dall’altro di non attendere, nè sollecitare, la trasmissione della documentazione relativa, sintetizzata in una relazione pur redatta 13 giorni prima della decisione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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