Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7808 Tariffa forense giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. I ricorrenti propongono, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe, ricorso per cassazione, basato su un unico motivo di impugnazione, con il quale deducono violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 90 R 91 c.p.c. del D.M. n. 127 del 2004, artt. 1, 4, 5, 6. Lamentano la liquidazione unitaria delle spese processuali nonostante i ricorsi, proposti separatamente, siano stati riuniti solo in camera di consiglio dopo la discussione e deducono la violazione dei minimi tariffari.

2. Non svolge difese la Presidenza del Consiglio.

Motivi della decisione

CHE:

La liquidazione operata dal giudice di merito rispetta i minimi tariffare anche tenendo conto della proposizione separata dei ricorsi e della loro, peraltro immediata, riunione.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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