T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9815

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 19 gennaio 2011, depositato nei termini, il Sig. P.S. ha chiesto l’annullamento del provvedimento di non idoneità formulato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito per l’anno 2010, con il quale il ricorrente, a seguito di un ulteriore colloquio di approfondimento, ha ottenuto una valutazione di "scarso" nelle seguenti caratteristiche attitudinali: efficacia, afferente all’area aspetti motivazionali; carenza delle aspettative, afferente all’area aspettative professionali.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce eccesso di potere per manifesta illogicità, erronea valutazione e difetto di motivazione del giudizio di non idoneità emesso dalla suddetta Commissione.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

Con ordinanza istruttoria n. 1954/2001 questa Sezione disponeva l’acquisizione di documentazione idonea alla definizione della controversia.

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Va, dapprima, premesso che, in linea con una consolidata giurisprudenza, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, costituiscono pur sempre l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto, come nel caso in esame, l’idoneità attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto;

Da ciò discende che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità psicoattitudinale dei candidati va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998, n.1392; T.A.R. LAZIO – Sez. I bis – 18 agosto 2003, n.7145);

Dall’esame della documentazione versata in atti in ottemperanza alla precedente ordinanza istruttoria n. 1954/2001 emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla vigente normativa per il reclutamento nell’Esercito;

CONSIDERATO che l’esame di tale documentazione non ha palesato alcun plausibile elemento sintomatico di eccesso di potere nella valutazione e nel giudizio resi, attesa la specificità e la completezza degli accertamenti sanitari a cui il ricorrente è stato sottoposto sia sotto il profilo psicologico che psichiatrico;

RITENUTO, infine, che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini del reclutamento nell’Esercito, per cui si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale, con la conseguenza che non possono condividersi i motivi di censura relativi alla pretesa inidoneità dei colloqui svolti in sede di accertamento attitudinale, nonché alla sostenuta inadeguatezza motivazionale della gravata determinazione.

Il ricorso va, dunque, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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