Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7806 Tariffa forense giudiziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

che:

1. C.G. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e lamentando che la Corte di appello aveva condannato il Ministero "a rifondere, in assenza di notula, le spese processuali liquidate in Euro 650,00, di cui 420,00 per onorari…" nonostante da parte della sua difesa fosse stata prodotta la nota spese.

2. Si difende con controricorso il Ministero affermando che il ricorrente avrebbe dovuto portare la prova dell’erroneità della liquidazione e eccependo la congruità della liquidazione della Corte di appello a fronte di una determinazione dell’equa riparazione in 1.500,00 Euro.

Motivi della decisione

CHE:

Il ricorso è fondato per avere la Corte di appello disatteso i minimi tariffari in tema di liquidazione delle spese processuali.

Vanno pertanto riliquidate in complessivi Euro 775,00 le spese processuali del giudizio di merito e condannato il Ministero anche al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in complessivi 775,00 Euro di cui Euro 50,00 per spese, 400,00 per onorari e 325,00 per diritti nonchè al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 300,00 oltre 100,00 Euro per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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