T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9813

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato l’8 luglio 2011, depositato nei termini, il Sig. D.E. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 241/90 e successive modificazioni, per l’annullamento della determinazione prot. n. MDGMILIII 710259462 del 30 maggio 2011 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare – III Reparto – 7 Divisione, notificato al ricorrente in data 7 giugno 2011, con la quale si è negato l’accesso ai documenti amministrativi riguardanti il proprio procedimento disciplinare di stato, di cui alla pratica n. M- DGMILIII 710202865 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – III Reparto – 7 Divisione, tuttora pendente.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione di legge in relazione al diritto di partecipazione procedimentale di cui agli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2) Violazione di legge in relazione al disposto di cui all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, depositando documentazione idonea alla definizione della controversia.

Alla Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento ministeriale di diniego all’accesso alla documentazione amministrativa richiesta dal ricorrente, adottato ai sensi dell’art. 1050, primo comma, lett. I, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, secondo il quale i documenti relativi ad un procedimento disciplinare sono sottratti all’accesso fino alla emanazione del provvedimento finale.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Infatti non appare condivisibile la tesi di parte ricorrente in ordine ad una presunta violazione delle norme concernenti il diritto alla partecipazione procedimentale atteso che, come risulta dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione, il ricorrente ha ampiamente partecipato al procedimento disciplinare che lo ha visto coinvolto. Peraltro l’istanza di accesso presentata dal ricorrente, rivolta a conoscere gli atti di acquisizione da parte dell’Amministrazione della Difesa della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso n. 999/10 del 24 settembre 2010, depositata il 7 ottobre 2010 e passata in giudicato il 25 novembre 2010, nei confronti del ricorrente, non appare motivata tenuto conto che la suddetta sentenza, rientrante tra gli atti della inchiesta disciplinare e come tale visionata dal ricorrente, reca l’attestazione del reparto di appartenenza dell’Ufficiale circa la data di acquisizione, idonea a computare i termini per l’esercizio dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 1392 del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il "Codice dell’ordinamento militare".

Anche la ulteriore censura, con la quale si sostiene la violazione dell’art. 24 della legge n. 241/90 in ordine alle clausole di esclusione dal diritto di accesso, non può essere condivisa atteso che l’articolo 1050, primo comma, lettera I, prevede espressamente che sono sottratti all’accesso i documenti concernenti i procedimenti disciplinari per l’irrogazione di sanzioni di stato ovvero di corpo fino all’emanazione del provvedimento finale. Nel caso di specie l’Amministrazione, nel negare l’accesso, ha fatto esplicito richiamo alla suddetta disposizione normativa, precisando, inoltre, che l’istanza di accesso potrà essere presa in considerazione, se riproposta, al termine del procedimento disciplinare.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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