Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7805 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. ANSER NORD EST s.r.l. propone ricorso per cassazione, basato su un articolato motivo di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Bologna menzionato in epigrafe deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè contraddittorietà e erroneità manifesta della motivazione, carenza o apparenza della motivazione. La ricorrente censura la pronuncia della Corte bolognese laddove ha affermato "attesa la non opposizione dell’Avvocatura dello Stato in relazione al riconoscimento del diritto maturato dalla ricorrente nonchè la sostanziale prossimità alla tesi del resistente Ministero della liquidazione del danno operata dal Collegio appare di giustizia dichiarare le spese di giustizia integralmente compensate".

La ricorrente ritiene tale statuizione in contrasto con il disposto dell’art. 92 il quale attualmente prevede che la compensazione delle spese processuali sia giustificata da gravi ed eccezionali ragioni e non suffragata da una motivazione logica e coerente perchè la domanda di equa riparazione è stata totalmente accolta dalla Corte di appello.

2. Si difende con controricorso il Ministero.

Motivi della decisione

CHE:

3. Il ricorso è fondato non trovando la pronuncia sulle spese alcuna logica motivazione nella mera constatazione della posizione difensiva del Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato relativamente al regolamento delle spese processuali e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873,00, di cui 50,00 per spese, 450,00 per onorari e 373,00 per diritti e del giudizio di cassazione che liquida in Euro 400,00 oltre 100,00 Euro per spese.

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